PONTIFICIUM INSTITUTUM ORIENTALE FACULTAS IURIS CANONICI ORIENTALIS Thesis a d Licentiam LA NULLIT À DEL MATRIMONIO NEL CODICE DEI CANONI DELLE… [628461]

PONTIFICIUM INSTITUTUM ORIENTALE
FACULTAS IURIS CANONICI ORIENTALIS

Thesis a d Licentiam

LA NULLIT À DEL MATRIMONIO NEL CODICE DEI
CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
e
il divorzio e la nullità nel Diritto Civile Rumeno :
Studio comparativo

Moderatore : Studente:
Prof. Alessandro Bucci Matei Claudiu Chiriloaei

Romae 2016

2

SOMMARIO

SIGLE E ABBREVIAZIONI ………………………….. ………………………….. . 3
INTRODUZIONE ………………………….. ………………………….. ………………. 4
CAPITOLO I ………………………….. ………………………….. ……………………….. 7
La nullità del matrimonio nel diritto canonico orientale ………………… 7
1.1 Unita e indissolubilità del matrimonio ………………………….. ………. 7
1.2 Gli impedimenti dirimenti: in genere e in specie …………………. 11
1.3 Consenso e il vizio di consenso ………………………….. ……………….. 19
1.4 La forma canonica ………………………….. ………………………….. ………. 24
CAPITOLO II ………………………….. ………………………….. …………………….. 33
I casi di nullità del matrimonio nel d iritto civile rumeno ………………. 33
2.1 La nullità assoluta del matrimonio ………………………….. …………… 35
2.2 La nullità relativa del matrimonio. ………………………….. …………… 41
CAPITOLO III ………………………….. ………………………….. …………………… 46
Divorzio nel diritto civile rumeno ………………………….. ……………………. 46
3.1 Storia e obiettivo del codice di procedura civile …………………… 46
3.2 Il nuovo Codice di procedura civile e i suoi aggiornamenti … 48
3.3 La procedura del divorzio ………………………….. ……………………….. 50
3.4 I motivi principali e i casi di divorzio ………………………….. ………. 54
CONCLUSIONE ………………………….. ………………………….. ……………….. 57
BIBLIOGRAFIA ………………………….. ………………………….. ………………… 58

3

SIGLE E ABBREVIAZIONI

art. articolo
c. canone
C. civ. codice civile
cap. capitolo
CCEO Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
cf. confronta
CIC Codice di Diritto Canonico
imp. impedimento
nn. numeri
nr. numero
NT Nuovo T estamento
p. pagina
pp. pagine
tit. titolo

4

INTRODUZIONE

Il patto matrimoniale stabilito tra l’uomo e la donna rappresenta il
segno di comunione tra loro per tutta la vita. La Sacra Scrittura si apre con la
creazione del uomo e della donna ad immagine e somiglianza di Dio e si
chiude con la visione delle nozze dell’Agnello. In questo senso si può
osservare che la Scrittura parla del matrimonio e del su o mi stero . Senza
dubbio la vocazione al matrimonio è iscritta nella natura ste ssa dell’uomo e
della donna. L’amore degli sposi esige, per sua stesa natura, l’unità e
l’indissolubilità della loro comunità di persone che abbraccia tutta la loro vita:
“Così che n on sono più due, ma una carne sola” (Mt. 19,6). Di conseguenza
gli sposi sono chiamati a crescere nella loro comunione attraverso la fedeltà
quotidiana alla promessa matrimoniale del reciproco dono totale. Questa
comunione umana viene confermata, purificat a e condotta alla perfezione
mediante la comunione con Cristo, che viene donata nel sacramento del
Matrimonio. In questo senso il matrimonio prefigura l’amore inesauribile di
Cristo per la sua Chiesa, e diviene icona di questo amore. Siccome l’amore di
Cristo per la sua Chiesa è per sempre, nello stesso tempo anche nel
matrimonio tra l’uomo e la donna ( se è celebrato correttamente ), il segno che
viene impregnato dal sacramento rimane per sempre, da qui sorge
indiscutibilmente l’indissolubilità del matrimo nio.
Perchè parlare della nullità del matrimonio e del divorzio oggi? Visti i
tempi presenti e i problemi con cui il matrimonio si confronta oggi, una
trattazione della nullità del matrimonio appare come un’urgenza. I numeri di
coloro che divorziano civile oggi aumentano da un anno ad un altro per vari
motivi, come ad esempio, il consumo eccesivo di alcool , la mancanza di
stabilità affettiva, immaturità, impreparazione etc. In un contesto così

5
tribolante una trattazione sul questo tema rappresenta una poss ibilità di offrire
alcuni informazioni che possono aiutare i fedeli che incontrano dei problemi
nel matrimonio di capire quale è il suo vero senso che è desiderato anche da
Dio.
Dati i limiti del lavoro, e la sua finalità, non è possibile presentare in
questa sede tutta la vicenda storica del concetto di nullità e divorzio. Ci si
soffermerà principalmente su alcune linee generali in ciò che riguarda la nullità
canonica del matrimo nio e il divorzio civile , partendo dal Codice Canonico delle
Chiese Orientali e in seguito dal Codice Civile Rumeno .
Il lavoro sarà strutturato in tre capitoli . Il primo cercherà di soffermarsi
sul problema della nullità del matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali . Il primo paragrafo avrà il compito di sottolineare l’unità e
l’indissolubilità del matrimonio , si cercherà d i mostrare c ome il matrimonio
viene voluto da Dio anche dal momento della creazione, verrà istituito come
sacrame nto da Cristo, e rimarrà nella Chiesa come un sacramento
indissolubile. Si metterà in evidenza in questo contesto l’importanza della
preparazione e della cataschesi pre -matrimoniale. A tal punto nel secondo
paragrafo del primo capitolo s i metteranno in eviden za gli impedimenti
dirimenti in genere e in specie che toccano sempre il matrimonio con la nullità. In
questo senso si parlerà degli impedimenti di natura divina ( che rendono del
tutto nullo il matrimonio perché sono fondati su precetti immutabili e
inder ogabili ) e degli impedimenti di natura ecclesiastica ( che possono essere
dispensati dalla Chiesa ).
Il terzo paragrafo del primo capitolo ha il compito di chiarire il
concetto di “consenso” ma nello stesso tempo cercherà di illustrare alcune
situazioni in cui il “vizio di consenso” ha il potere di rendere nullo il
matrimonio. Per evitare tale situazioni si cercherà in seguito di presentare la
forma canonica di celebrazione del matrimoni o. A tal riguardo si osserverà

6
che per rispettare tale forma si richiede la presenza di un ministro, di due
testimoni, del libero consenso e di un luogo sacro.
Il secondo capitolo ha il compito di illustrare i casi di nullità del
matrimonio nel diritto civile r omeno. Nel primo paragrafo si mostreranno i
casi di nullità assoluta del matrimonio, come ad esempio: l’età, la bigamia,
matrimonio tra i parenti, matrimonio con un parente che proviene da
un’adozione, matrimonio delle persone con le malattie mentali , il consenso
viziato, il matrimonio fittivo e la mancanza di solennità e pubblicità del
matrimonio. Di conseguenza si tratterà nel secondo paragrafo della nullità
relativa del matrimonio . Si mostrerà perciò come il “vizio di consenso ” attira
con se l’annullamento del matr imonio tranne l’errore, dolo e la violenza.
L’ultimo capitolo del lavoro tratterà del concetto di “divorzio”
nell’ordinamento rumeno . Dopo un breve escursus storico sugli obiettivi del
codice civile r umeno ne l secondo paragrafo si mostreranno gli aggiornamenti
del Nuovo Codice c ivile in ciò che riguarda la procedura e i casi del divorzio
che saranno trattati nel terzo e quarto paragrafo .

7

CAPITOLO I
La nullità del matrimonio nel diritto canonico orientale

1.1 Unita è indissolubilità del matrimonio
Il matrimonio fin dalle origini viene visto come un’ alleanza tra un uomo e
una donna, voluta da Dio (Gn. 1 e 2) . Nel Nuovo Testamento il matrimonio è
visto come un atto di creazione . Proprio per questo la Chiesa ha sempre messo
in primo piano l’indissolubilità del matrimonio, tenendo presente ribadendo
anche che nessun’ autorità su questa terra ha il potere di sciogliere ciò che Dio ha
unito .
Secondo Paolo VI, il matrimonio rappresenta una istituzione fondata da Dio
Creatore per realizzare nel mondo il suo disegno di amore1. Di conseguenza
anche la Gadium e t spes afferma che:
“e così , l’uomo e la donna, che per il patto coniugale «ormai non sono più due, ma
una sola carne » (Mt. 19, 6) , prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l’intima
unione delle persone e delle attività, esperimentano il senso della propria unità e
sempre più pienamente la raggiungono. Questa intima unione, in quanto mutua
donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei
coniugi e ne reclamano l’ indissolubile unità ”2.

1 Cf. F. S ALERNO , La sacramentalità nella definizione del matrimonio , in Sacramentalità e validità del
matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana , LEV, Città del Vaticano, 1995, p.
10.
2 VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et
spes, n. 48, in Enchiridion Vaticanum 1, Documenti Ufficiali del Concilio Vaticano II , Testo uff iciale e
traduzione italiana , Dehoniane, Bologna, 199314.

8
Secondo Giovani Paolo II, il matrimonio rappresenta il sacramento che
unisce Cristo con la Chiesa, e proprio per questo passa a l di là di una realtà
naturale. Anche nel nr. 48 del la Gadium et spes , si parla del matrimonio come
un’intima comunità di amore fondata da l Creatore, ma stabilita dal patto
coniugale, che comporta il proprio consenso personale.
Nel CCEO3, c. 776, è CIC4 c. 1055, trami te l’atto matrimoniale, l’uomo e la
donna stabiliscono tra di loro la comunità per tutta la vita, che ha come scopo il
bene dei coniugi e la procreaz ione e l’ educazione delle prole . Il matrimonio
consiste in tre beni: figli , fedeltà e sacramento. Proprio per questo usa sempre tre
fondame nti essenziali per il bene del matrimonio: il bonum prolis (prole), il bonum
fidei (fedeltà matrimoniale cioè monogamia) e il bonum sacramenti (indissolubilità)5.
Confo rme a l c. 1056 CIC e il c. 776 §36 CCEO , “l’unita” e “l’indissolubilità”
sono le più important i proprietà del matrimo nio. Queste due proprietà non sono
per la validità del matrimonio, ma hanno una proprietà essenziale in virtù del
diritto divino.
Quando si pensa al matrimonio e si fa riferimento all a sua unità , si
sottolinea i l fatto che il matrimonio è possibile soltanto tra un solo uomo e una
sola donna . Anche nel N uovo Testamento7, Cristo parla dell’unità del
matrimonio mettendo l’accento sul fatto che è proibito di avere due donne nello
stesso tempo. All’unità del matrimonio si oppone , in un modo diretto , la
dissoluzione del vincolo, perché l ’indissolubilità del matrimonio è una delle
proprietà c he ha radice divine , e nessuno può spezzare questo vincolo

3 Codice dei Canoni delle Chiese O rientali , in Enchiridion Vaticanum 12, Documenti Ufficiali della
Santa Sede, Dehoniane , Bologna, 1992.
4 Codice di Diritto C anonico , Testo ufficiale e versione italiana, Unione Editori Cattolici Italiani,
Roma, 1983.
5 Cf. J. H ENDRIKS , Diritto matrimoniale, commento ai canoni 1055/1165 del codice di diritto canonico ,
Ancora, Milano, 1998, pp. 23 -28.
6 C. 776 §3 “ Le pro prietà essenzia li del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità che, nel
matrimonio tra battezzati, conseguono una speciale stab ilità in ragione del sacramento ”.
7 Mt. 19, 6; Mc. 10, 9.

9
sacramentale8. I fondamenti divini si trovan o anche nel NT9 dove si afferma che
uomo e donna non sono più due, ma con il matrimonio diventano una sola
carne .
Un'altra testimonianza in questo senso si può trovare nella lettera agli
Efesini nel quinto capitolo , dove si afferma che il matrimonio rappresenta
l’unione mistica tra Cristo con la sua Chiesa ; questo fatto viene rafforzato anche
del c. 776 §2/CCEO10. Partendo da questo presupposto , il matrimonio suppone
un do no permanente e totale che è nato dall’ amore degli sposi, così come anche
Cristo si è donato per la sua Chiesa11.
Cf. c. 853/ CCEO12: la Chiesa esclude che gli sposi metta no fine al loro
matrimonio se si tratta di uno ratum et consummatum , che non può essere sciolto da
nessun autorità per nessun motivo . In questo senso i l concilio di Trento afferma :
“il vincolo del matrimonio fu dichiarato solennemente perpetuo e indissolubile dal
primo padre del genere umano quando disse, sotto l’i spirazione dello Spirito
Santo: «Questo, ora, è osso delle mie ossa e carne dalla mia carne […] Perciò
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla propria moglie: e saranno due
in una sola carne ». Che questo vincolo dovesse unire e congiungere due persone
soltanto, Cristo Signore lo insegnò più apertamente, q uando , riferendo qu elle
ultime parole come pronunciate da Dio, disse: «Quindi, ormai non sono più due,
ma una sola carne » e immediatamente confermò la stabilità di quel vincolo,

8 Cf. M. M ORGANTE , I sacramenti nel Codice di Diritto C anonico, comento giuridico – pastorale , Paolina,
Roma, 1984, pp.110 -111.
9 Mt. 19. 6
10C. 776 § 3/CCEO “Per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati è, per il fatto
stesso, un sacramento con il quale i coniugi sono uniti da Dio a immagine dell’unione
indefettibile di Cristo con la Chiesa e sono quasi consacrati e irrobu stiti dalla grazia
sacramentale ”.
11 Cf. O. B UCCI , Per la storia del matrimonio cristiano fra eredità giuridica orientale e tradizione
romanistica , in Il matrimonio nel Codice dei Canon i delle Chiese Orientale , LEV, Città del Vaticano,
1994, p. 27.
12 C. 853/ CCEO “Il vincolo sacramentale del matrimonio, una volta che il matrimonio è stato
consumato, non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessuna causa, eccetto
dalla morte”.

10
affermata da Adamo tanto tempo prima, con queste parole : “L’uomo, quindi, non
separi quello che Dio ha congiunto”13.
A norma del c. 778 /CCEO , hanno diritto di celebrare il matrimonio tutte le
persone, tranne quelle a cui il diritto lo proibisce . Una volta con la creazione, per
il fatto che Dio creò l’uomo e la donna con lo scopo di trasmettere la vita, risulta
chiaro che anche dall’inizio Dio ha istituito il matrimonio come una cosa buona
e giusta . Tuttavia, questo non vuol dire che tutti sono obbligati a sposarsi, perché
dipende dalla libertà di ognuno e da lla vocazione a lla quale ognuno è stato
chiamato . Eppure la Chiesa con la sua potestà di giurisdizione sul matrimonio ,
ha cura che siano osservate tutte le leggi di diritto divino e umano nel compi ere il
matrimonio.
Secondo il c. 779/ CCEO , il matrimonio gode del favore del diritto ; nel
caso di dubbio bisogna a stare per la validità . Ma siccome la libe rtà di sposarsi
non è di una libertà assoluta, la Chiesa attraverso le leggi , (c.785 §1), cerca di
vigilare , per poter escludere qualsiasi pericolo che può portare a una celebrazione
invalida e illecita .
La cura pastorale della Chiesa consiste (c. 783/ CCE O) nell’obbligo di curare
che tutti i giovani ricevano una buona preparazione per il matrimonio. In questo
senso a nche la costituzione conciliare Gaudium et Spes, afferma:
“[…] i giovani devono essere adeguatamente e tempestivamente istruiti ,
soprattutto in sen o alla propria famiglia, sulla dignità dell’amore coniugale,
sulla sua fun zione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della
castità, possano ad età conveniente passare da un onesto fidanzamento alle
nozze”14.

13 D. S ALACHAS , Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico dell e Chiese orienta li,
Dehoniane, Bologna, 2003, p. 250.
14 VATICANO II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et
spes, n. 49, in Enchiridion Vaticanum 1, Documenti Ufficiali del Concilio Vaticano II , Testo uff iciale
e traduzione italiana , Dehoniane, Bologna, 199314.

11
In questa prospettiva, la Chiesa deve portare , tramite le catechesi , i giovani
alla maturità consensuale e al significato del matrimonio cristiano . Il consenso
matrimoniale implica tutta la persona, la trasforma e la spinge a fare una scelta
fondata sull’ amore, sul rispetto e sui progetti insieme con l’altra parte. Nel suo
discorso alla Rota Romana, Giova nni Paulo II attira l’attenzione dei Pastori della
Chiesa sopra la grave responsabilità di curare tutti i giovani nella scelta che
devono fare in ciò che spetta il matrimonio15.
Quando si arriva a fare errori nella scelta del matrimonio è proprio per la
mancanza dell a preparazione adeguata. Non si deve mai limitarsi cf. il c.
784/ CCEO , soltanto alla preparazione pre -matrimoniale, ma si deve far capire ai
giovani che il matrimonio rappresenta una vera vocazione a una nuova missione
(preparazione remota); un rapporto interpersonale tra uomo e donna, capaci di
offrire a loro volta il dono della paternità responsabile , essere capaci di
approfondire le proprie intimità e trattarle con la maturità (preparazione
prossima); prima del matrimonio non si deve omettere di preparare i futuri sposi
per arrivare a fare la scelt a nel la fede e con piena libertà , maturità e amore
(preparazione immediata)16.

1.2 Gli impedimenti dirime nti: in genere e in specie
La nullità del matrimonio tocca sempre gli impedimenti dirimenti, i vizi di
consenso o il difetto di forma canonica. Gli impedimenti, cf. c. 790 §1, rendono
sempre la persona inabile a celebrare validamente il matrimonio. Pensando al
fatto che il consenso matrimoniale rappresenta un atto giuridico bilaterale, di
donazione e accettazione reciproca , anche se l’impedimento sussiste soltanto da
una parte (c. 790 §2/CCEO ), renderà invalido il matrimonio. Impedimenti

15 GIIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana , 21 gennaio 1999, in L’Osservatore Romano , 22
gennaio 199, p. 5.
16 Cf. H. FRANCESCHI , La pr eparazione al matrimonio (cann. 1063 -1072) , in Diritto matrimoniale
canonico vol.1, LEV, Città del Vaticano, 2002, pp. 319-332.

12
dirimenti, aiutano a capire la situazione ogg ettiva nella quale si trova una persona
a un certo punto che l a rende o no inabile a celebrare validamente il matrimonio.
Proprio per questo si deve arrivare a una certezza morale assoluta , senza
presunzione, che esiste una certa situazione oggettiva o un fatto dirimente,
sottomesso a una stretta interpretazione (c. 1500/ CCEO ), che porta
all’incapacità di celebrare il matrimonio17.
Riguardo agli impedimenti dirimenti, secondo la dottrina canonica, questi si
dividono in due categorie: impedimenti “di natura divina ” è “impedimenti di
natura ecclesiastica ”. Gli impedimenti di natura divina rendono del tutto nullo
l’atto, perché sono fondati su precetti immutabili ed inderogabili , e la C hiesa non
offre mai la dispensa da un tale impedimento, per la mancanza di elementi
essenziali18.
La chiesa non può sanare nessun matrimonio toccato da questi tre
impedimenti di diritto divino: legame, impotentia coeundi e consanguineità in linea
diretta in primo grado ; fino quando ognuno di questi non cessa da sé . Per tutti
gli altri impedimenti di diritto ecclesiastico, per il fatto che sono stabiliti
dall’autorità umana, nella misura della propria valutazione, la Chiesa li può
rimuovere o derogare, cercando sempre di mettere al primo posto il bene delle
anime (salus animarum )19.
Gli impedimenti sono divisi anche in: dispensabili -non dispensabili,
temporali -perpetui, relativi -assoluti, certi-dubbiosi e pubblici -occulti . Questi
pubblici -occulti (c. 791/ CCEO ), si distinguono dal fatto di poter essere prova ti o
no nel foro esterno della C hiesa. Tut ti gli impedimenti che sono provati , tramite
i documenti, i testimoni ecc., sono chiamati pubblici , invece tutti gli altri

17 Cf. P. V. P INTO , Commento al Codice dei Canoni delle Chiese orientali , LEV, Città del Vaticano,
2001, pp. 664 -665.
18 Cf. D. S ALACHAS , Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali ,
Dehoniane, Bologna, 2003, p. 81.
19 Cf. G. B ARBERINI , Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico , G. Giappichelli Editore,
Torino, 20082, p. 183.

13
rimangono occulti (segreto d ella confessione), fino al momento che possono
essere provati nel foro esterno.
A volte, nel passato , c’erano delle situazioni nelle quali in vista di un
matri monio tra cattolici di rit o orientale di diverse Chiese particolari si poteva
arrivare al punto dove uno poteva essere tenuto da un impedimento (secondo il
suo diritto particolare) , e l’altro di essere libero dallo stesso impedimento
secondo il suo proprio diritto particolare . Proprio per questo il c. 792/ CCEO
precisa chiaramente che nessuna C hiesa può stabilire nessun impedimento senza
averne inteso con i vescovi delle altre Chiese sui iuris interes sate; senza una causa
grave ; senza aver consultato la Sede Apostolica20 perché nessuna a utorità
inferiore può stabilire nuovi impedimenti dirimenti. Perciò si deve far attenzione
a collegare il c. 792/ CCEO con il c. 150 §2/CCEO21. Andando al c. 150
§3/CCEO , si può osservare che anche se h anno il diritto di promulgare qualche
impedimento dirimente con la approvazione della Sede Aposto lica, fuori del
territorio nessun vescovo non può dare un valore giuridico a una legge
particolare.
Passando al c. 793/ CCEO , si può osservare che al contrario del c. 1506,
§1/CCEO22, esclude che una consuetudine può introdurre un impedimento
dirimente, per la nullità del matrimonio, o uno contrario a quelli già esistenti23.
Nei canoni 795 -799/CCEO , si presenta le autorità che hanno la facoltà p er
dispensare dagli impedimenti e la sua registrazione nel libro dei matrimoni. Dai

20 Cf. H. AL WAN , Gli impedimenti , in Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali , LEV,
Città del Vaticano, 1994, pp. 146-151.
21 C. 150 § 2 “Le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal
Patriarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono leggi disciplinari, o
se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del
territorio della Chiesa patriarcale”.
22 C. 1506 §1 “Una consuetudine della comunità cristiana, nella misura in cui risponde
all’attività dello Spirito Santo nel corpo ecclesiale, può ottenere forza di diritto”
23 Cf. D. S ALACHAS , Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali ,
Dehoniane, Bologna, 2003, p. 85.

14
canoni si deduce che ci sono tre fattispecie : casi ordinari (c. 795/ CCEO );
pericolo di morte (c. 796/ CCEO ); caso perplesso (c . 797/CCEO ).
Nei casi ordinari , oltre agli impedimenti riservati alla Sede Apostolica e al
patriarca, il G erarca del luogo sarà quello potrà dispensare da tutti gli altri
impedimenti. La Sede Apostolica, tr a tuti questi tre impedimenti (di ordine sacro,
di voto pubblico perpetuo di castità e di coniugicidio) , ha mantenuto per sé la
dispensa dall’ordine sacro; gli altri due p ossano essere dispensati anche dal
Patriarca/A rcivescovo maggiore.
Dagli impedimenti nel pericolo di morte (urgens periculum mortis ), il G erarca
del luogo può dare la dispensa , anche se si tratta del voto pubblico perpetuo di
castità (in qualsiasi istituto religioso) , dal coniugicidio e dall’ordine sacro del
diaconato. Non può dare mai la dispensa dagli impedimenti del c. 795 §324, e
dall’impedimento proveniente dal sacro ordine del sacerdozio riservato alla Sede
Apostolica. Nel caso dell’ impossibilità di avvicinare nemmeno il vescovo, la
facoltà di dispensare pa ssa al parroco del luogo; se manca anche questo , la
dispensa può essere data anche da un sacerdote latino25.
La dispensa in un caso per plesso si concede nel momento in cui tutto è
preparato per il matrimonio, ma se si scopre un impedimento che può causare
un pericolo grave. Anche se i parenti sapevano di questo impedimento e il
parroco era l’ unico che non sapeva, per la gravità del male che potrà essere
provocato (morale/materiale), saranno dispensati per procedere con il
matrimonio. Tutte le dispense devono essere registrate nei libri dei matrimoni, o
nell’archivio segreto della C uria eparchiale (c. 841 §1); si deve precisare se la

24 C. 795 §3 “Non si da mai dispensa dall’impedimento di consanguineità in linea retta, oppure
in seconda grado della linea collaterale”.
25 Cf. G. B ARBERINI , Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico , G. Giappichelli Ed itore,
Torino, 2008, p. 183.

15
dispensa è stata data per degli impedimenti o per la forma di celebrare il
matrimonio, insieme con il grado di gravità26.
Passando a gli impedimenti dirimenti in specie, il c . 800/ CCEO , parla dell’età
minima prescritta per poter celebr are validamente il matrimonio, il maschio deve
aver compiuto l’età di sedici a nni, è le femmine quattordici a nni. L’ importante ,
tuttavia , per il matrimonio e per la validità , è che il soggetto sia arrivato alla
maturità psicofisica , essendo capace di comprendere il contenut o dell’ atto che sta
per compiere e le sue conseguenze. Una volta arrivato alla maturità , il Gerarca
del luogo può dare la dispensa , ma si consiglia che non sia più di due an ni27.
Un altro impedimento dirimente per il matrimonio lo rappresenta l’
impotenza copulativa (c. 8001/ CCEO ). Questa rappresenta l’ incapacità fisica di
compiere l’atto coniugale normale . Questo impedimento ha le propri e radici nel
diritto divino naturale e, proprio per questo non può essere dispensabile. Però, si
deve aver una certezza assoluta che sia antecedente al matrimonio e perpetua.
Nel caso del dubbio (di diritto/di fatto), il matrimonio non deve essere impedito
e il dubbio sarà dichiarato nullo28.
L’impedimento del legame (c. 802/ CCEO )29, nasce da un matrimonio
precedente. Siccome è un impedimento di diritto di vino, non è oggetto di
dispensa , perché quello che Dio ha unito l’uomo non può sciogliere; vige per
tutti, anche per quelli dove la poligamia è permessa da lla propria religione. Se il

26 Cf. P. V. P INTO , Commento al codice dei canoni delle chiese orientali , LEV, Città del Vaticano, 2001,
p. 671.
27 Cf. G. B ARBERINI , Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico , G. Giappichelli Edi tore,
Torino, 200 8, pp. 184 -185.
28 Cf. P. A. B ONNET , L’Impedimento di impotenza , in Diritto matrimoniale canonico , vol. I, LEV,
Città del Vaticano, 2002, p. 472.
29 C. 802 /CCEO §1 “Attenta invalidamente il matrimonio colui che è tenuto dal vincolo di un
precedente matrimonio”.
§ 2 “Anche se il precedente matrimonio è invalido oppure sciolto per qualsiasi causa, non è
lecito celebrare un altro matrimonio prima che consti legitti mamente e con certezza
dell’invalidità oppure dello scioglimento del precedente”.

16
primo matrimonio è ancora valido (cessa una volta con la morte di uno dei
coniugi ; o una volta dichiarato nullo/ sciolto ), il secondo sarà dichiarato nullo30.
Il c. 803/ CCE O, parla dell’impedimento della disparità di culto. In questo
caso si può dare la dispensa da parte del G erarc a, soltanto sotto condizione (c.
814/ CCEO ). La parte cattolica deve promettere di non abbandonare la fede
cattolica e di fare di tut to per battezzare ed educare tutti i figli nella Chiesa
cattolica . La parte non battezzata deve sapere delle promesse fa tte dalla parte
cattolica. Questo vincolo matrimoniale fra un b attezzato e uno non battezzato è
valido, ma non è un vincolo sacramentale perché per poter ricevere t utti gli altri
sacramenti deve aver già ricevu to il sacramento del battesimo31.
Attenta no invalidamen te al matrimonio tutti coloro che hanno ricevuto la
sacra ordinazione (c. 804/ CCEO ). L’impedimento vale per tutti i sacerdoti e
diaconi celibi, ma anche per tutti quelli sposati rimasti vedovi. Siccome è un
impedimento di diritto ecclesiastico, si può ottenere la dispensa soltanto dal
Romano Pontefice (c. 795 § 2/CCEO )32.
Sempre attenta no alla nullità del matrimonio coloro che hanno emesso il
voto pubblico perpetuo di castità ( c. 805/ CCEO ). L’impedimento in questo
contesto sorge proprio dal voto perpetuo di castità che è contrario al sacramento
del matrimonio (c. 466/ CCEO ). L’impedimento è uno di diritto ecclesiastico e
può essere dispensato dalla Sede a postolica per i monaci (c. 795 § 2/CCEO ), ma
anche dal patriarca per i membri delle congrega zioni religiose.
Ai sensi del c. 806/ CCEO , il matrimonio celebrato con una persona rapita è
sottoposto alla nullità . Però , una volta separata da chi la ha rapita e porta ta
lontana da quel posto, potrà celebrare valido il matrimonio se lo sceglie

30 Cf. H. A LWAN , Gli impedimenti, in Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali , LEV,
Città d el Vaticano, 1994, pp. 160 -165.
31 Cf. P. U. N AVARRETE , Disparitas cultus , in Diritto matrimoniale canonico , vol. I, LEV, Città del
Vaticano, 2002, pp. 519 -521.
32 Cf. P. V. P INTO , Commento al codice dei canoni delle chiese orientali , LEV, Città del Vaticano, 2001,
p. 676 -677.

17
liberamente33. In quanto il vincolo matrimoniale dura per tutta la vitta, le parti
devono offrirsi liberamente , senza agire sotto violenza o inganno34.
Passando al c. 807/ CCEO , ritroviamo un altro impedimento di diritto
ecclesiastico che non permette di celebrare validamente il matrimonio. S i tratta
del coniugicidio e tocca quella persona che ha ucciso il proprio coniuge o il
coniuge di essa per poter celebrare il matrimonio. Nel passato questo tipo di
impedimento era collegato con l’adulterio (questo fatto lo incontriamo anche nel
Codice latino del 1917 al c. 1075).
La consanguineità rende nul lo il matrimonio proprio per il rapporto di
parentela naturale , che nasce tra di loro per via del sangue. Anche se il
matrimonio è valido o non è valido, se si tratta dei figli legittimi o illegittimi , nel
caso di consanguineità fino al quarto grado di linea collaterale, e in linea di retta
in tutti i gradi, sono inabili a contra rre fra di loro un matrimonio (c. 808/ CCEO ).
Secondo il § 4 del canone, l’impedimento di consanguineità non si moltiplica,
perciò non c ’è bisogno di ottenere più dispense nel caso di molteplicità, basta
ottenerla per la consanguineità più vicina al capostipite, o per il solo grado più
stretto. Nel terzo e quarto grado , in linea collaterale , l’impedimento è di diritto
ecclesiastico e può essere dispensato dal gerarca del luo go35.
Un altro impedimento per la nullità del matrimonio è l’affinità , che, secondo
il c. 809/ CCEO , dirime il matrimonio in tutti i gradi della linea diretta e nel
secondo grado della linea collaterale. Neanche questo impedimento si moltiplica.
Sorge da un matrimonio valido (anche se solo rato e non consumato ), tra il marito e i
consanguinei della moglie e v iceversa. L’impedimento è di diritto ecclesiastico e
può essere suscettibile di dispensa.

33 In questo caso si può ricevere l a dispensa da parte del gerarca per poter celebrare
validamente il matrimonio.
34 Cf. L. M USSELLI , La nullità del matrimonio canonico dipendente da cause di interesse medico -legale, in
Psicopatologia forense e matrimonio canonico , LEV, Città del Vaticano, 2005, pp. 27 -28.
35 Cf K. B OCCAFOLA , Gli impedimenti relativi ai vincoli etico -giuridici tra le persone: affinitas,
consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis , in Diritto matrimoniale canonico vol. I, LEV, Città del
Vaticano, 2002, pp. 555 -561.

18
A differenza dalla affinità, l’impedimento di pubblica onestà (c. 810/CCEO) ,
ha le ra dice in un un’unione illegittima ( concubinato, matrimonio viziato).
Partendo dal canone, l’impedimento di pubblica onestà dirime il matrimonio nel
primo grado della linea diretta tra l’uomo e le consanguinee della don na e
viceversa. Anche questo impedimento è di diritto ecclesiastico e cessa tramite la
dispensa che può essere concessa dal Gerarca del luogo.
Tutti coloro che hanno una parentela spir ituale che sorge dal battesimo , non
possono celebrare validamente il matrimonio (c. 811/ CCEO ). Sotto questo
impedimento cadono: i battezzati e i loro padrini, essi ste ssi e i loro battezzanti e
tra i propri genitori e i loro battezzanti e padrini. Anche il c. 53 del con cilio
Trullano che estende l’impedimento anche ai genitori del battezzato afferma :
“Poiché la parentela spirituale è superiore della parentela dei corpi, e poiché si è
saputo che, dopo il santo e salutare battesimo, in alcuni luoghi coloro che sono stati
padrini di bambini contraggono in seguito il matrimonio con le madri di essi,
divenute vedove, ordiniamo che ciò non avvenga più ; e se dopo la promulgazione
di questo canone alcuni compiono una casa simile, essi devono anzitutto rompere
questo matrimonio illegittimo e poi essere sottoposti agli atti penitenziali imposti ai
fornicatori ”36.
Se si tratta di dubbio del battesimo, la parentela spirituale non sorge né con il
primo padrino, né con il secondo (se non è stato ammesso lo stesso pad rino
anche per la seconda volta ). Per questo impedimento si può ricevere la dispensa
(perché è di diritto ecclesiastico ), dal Gerarca del luogo.
L’ultimo impedimento (c. 812/ CCEO ) che dirime il matrimonio riguarda il
vincolo della parentela legale sorta dall’adozione. Proprio per questo , tali persone
non po ssono contrarre validamente il matrimonio nella linea retta e nel secondo
grado in linea collaterale . L’adozione si presenta come modello della parentela
spirituale, e decide il divieto di matrimonio tra le persone unite t ra di loro da

36 D. S ALACHAS , Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali ,
Dehoniane, Bologna, 2003, p. 131.

19
parentela legale37. Una volta che cessa l’adozione, cessa anche l’impedimento; in
caso contrario si può ricevere la dispensa38.
1.3 Consenso e il vizio di consenso
Per il matrimonio il consenso rappresenta il fondamento basilare. Per questo
si può affer mare (c. 776 §1/CCEO ), e (c. 1057 §1/CIC39), che il consenso crea
ed instaura il matrimonio. Una caratteristica essenziale del matrimonio è
l’insosti tuibilità del consenso. Il vincolo matrimoniale può sorgere soltanto in
virtù della volontà delle parti. Il consenso è solamente così personale in q uanto
non può essere sostituito da nes suna potestà umana. La volontà delle parti è
l’unica che può determinare la nascita di un matrimonio. Anche la Gaudium et spes
dichiara a proposito del consenso:
“l’intima comunità di vita e d’amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata
con leggi proprie , è stabilita col patto coniugale, cioè con l’irrevocabile consenso
personale”40.
Il consenso personale deve essere un vero atto umano41 che implica tut to
l’intelletto e la piena volontà , inquadrando il matrimonio nella sua propria
essenza . La volontà interiore nel dare il consenso deve essere capace di
esteriorizzarsi, di manifestarsi in un modo pieno, con una volontà vera . Le

37 Cf. G. B ARBERINI , Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico, seconda edizione riveduta , G.
Giappichelli Editor e, Torino, 2008, pp. 194 -195 .
38 Una volta dispensato l’impedimento dal p unto di vista canonico, ( l’ adozione rappresenta
anche un atto legale che richiede l’intervento dell’autorità civile tramite la quale nascono delle
partenertele civili), potrebbe essere inderogabile e non dispensabile nella legislazione civile.
Proprio per questa cf. il c. 789 §2 /CCEO , il sacerdote, senza la licenza del Gerarca del luogo
non può benedire i matrimoni che non possono essere riconosciuti o celebrati a norma del
diritto civile.
39 C 1057 §1 CIC “L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti mani festato
legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna
potestà umana”.
40 VATICANO II, Constituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo , Gaudium et
spes, n. 48, in Enchiridion Vaticanum 1, Documenti Uf ficiali del Concilio Vaticano II, Testo
ufficiale e traduzione italiana, Dehoniane, Bologna, 199314.
41Per poter parlare di un atto umano si richiede al momento del consenso che le due parti
abbiamo il sufficiente uso di ragione che è indispensabile per la validità del matrimonio.

20
persone che danno il loro consenso non devono essere tenute da nessun
impedimento dirimente, devono optare e accettare l’indissolubilità del
matrimonio . I vizi d i consenso potrebbero portare alla nullità per il fatto che il
consenso dato si è formato in un modo anomalo. Tra le varie cause che
potrebbero determinare la nullità del consenso si annovera: l’incapacità psichica,
l’ignoranza sulla natura del matrimonio, l’errore sulla persona o c irca una qualità
della persona, il dolo, l’errore sulle caratteristiche essenziali del matri monio
(unità -indissolubilità), e la dignità sacramentale del matrimonio, la simulazione, la
violenza e il timore grave , il consenso condizionato.
Il c. 818 , §1/CCEO , tratta delle persone che non hanno sufficiente uso di
ragione per compiere un atto . Queste persone non hanno la capacità psichica di
capire il contenuto e le c onseguenze d elle proprie azioni, la capacità di assum ere
le relative responsabilità. Questa incapacità che sorge dal diritto naturale,
impedisce la persona di far uso delle proprie facoltà razionali ; quindi rende la
persona inabile per il matrimon io. Nel caso che il matrimonio è già compiuto,
sarà nullo per consenso viziato42. Il secondo paragrafo del canone tratta di
difetto grave di giudizio . Qui si parla di un difetto intellettivo , che non permette
al soggetto di percepire quali s iano le conseguenze e i doveri da compiere una
volta compiuto il matrimonio. Infatti questo vizio di consenso consiste in una
anomalia psichica che altera le capacità intellettive e volitive. Così la persona non
ha più la capacità di fare analogia tra l’atto di volontà e l’atto intellettivo ; ciò
significa che non si può volere una cosa senza conoscerla prima. Toccando in
questo modo in senso negativo le caratteristiche del matrimonio: l’unità e
l’indissolubilità, la generazione e l’educazione dei figli, il bene dei coniugi43.

42 In questo caso alla persona manca in modo totale l’uso di ragione (non s i può parlare di
consenso come un atto umano), rendendo il consenso inadeguato alla gravità del “negozio”
del matrimonio.
43 Cf. P. V. P INTO , Commento al Codice dei Canoni delle Chiese O rientali , LEV, Ci ttà del Vaticano,
2001, pp. 686 – 689.

21
Nel terzo paragrafo del c. 818/ CCEO , rientran o tutte le persone che non
hanno la capacità psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
Infatti qui l’ incapacità trascende la sfera del soggetto e si pone in stretto rapporto
all’oggetto del consenso44. Il soggetto viene caratterizzato dall’incapacità di avere
un rapporto interpersonale matrimoniale . La persona non è capace di donarsi, di
comunicare non soltanto con il proprio coniuge, ma anche con tutti gli altri.
Come si è già presentato, anche il c. 819/ CCEO , chiarisce cosa signifi ca il
consenso. Per poter parlare di un consenso, non si deve ignorare che il
matrimonio è un consorzio permanente tra un uomo e una donna, con lo scopo
di procreare dei figli tramite l’atto sessuale. L’ignoranza di questo minimo di
informazione rende il consenso invalido ; dunque si cade in un errore che porta a
offrire una falsa idea a riguard o della natura del matrimonio45. Questo vizio di
consenso ha i fondamenti nel diritto divino e vale anche per i non battezzati e
per tutti gli acattolici46.
Anche l’errore su una persona o su una qualità della persona (c. 820/ CCEO )
rappresenta un vizio di consenso che fa il matrimonio nullo. L’errore significa un
falso giudizio sulla realtà che produce delle conseguenze anche giuridiche. In ciò
che riguardo il §1 del canone, l’errore cade sull’identità fisica della persona. Sono
rarissimi i casi dove una persona , fisicamente parlando , non corrisponda con
quella ch e sappiamo. Ma può succedere , secondo il c. 837 §2, quando il
matrimonio si celebra per mezzo di un procuratore (comunque il matrimonio
sarà nullo).

44 Cf. G. B ARB ERINI , Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico, seconda edizione riveduta ,
G. Giappichelli Editore, Torino, 2008, pp. 154-158 .
45 In questa fattispecie si deve capire e saper bene l’essenza del matrimonio: un consorzio tra
uomo e donna (e scludendo i matrimoni gay), permanente (indissolubilità), voluta da Dio, per
procreare dei figli (tramite l’atto sessuale partecipano a trasmettere il dono della vita).
46 Cf. P. V. P INTO , Commento al Codice dei Canoni delle Chiese O rientali , LEV, Ci ttà del Vaticano,
2001, pp. 692 -693.

22
L’errore sulla qualità della persona (820 §2/CCEO ) in genere non rende
nullo il matrimonio. Soltanto nei casi dove quella qualità caratterizzava la
persona fi sica e la rendeva unica (per il matrimonio quella qualità ripresentava la
condit io sine qua non per dare il consenso ). Se manca no delle qualità morali ,
giuridiche, sociali, la persona praticamente è diversa, in realtà non esiste. Qui la
qualità è vista come condizione (ti sposo se s ei vergine ); così non si cerca di
mettere la persone in primo piano, ma la qualità. In questi casi la qualità entra
nell’oggett o del consenso e lo rende nullo47.
Il consenso matrimoniale può essere viziato anche dal dolo (c. 821/ CCEO ).
Qui uno dei coniugi ha fatto capire al l’altro contraente che ha delle qualità , che in
realità non esistono , per poter avere il suo consenso matrimoniale. Però, si deve
analizzare l’ esistenza dell’ inganno e il suo scopo (se lo scopo del l’inganno era in
realtà quello di ottenere il consenso) . L’oggetto del dolo deve essere una qualità
(positiva/negativa) del nubendo che perturba la vita coniugale con la sua
natura48.
Analizzando il c. 822/ CCEO , si arriva alla conclusione che l’ errore circa
l’unità , indissolubilità e dignità sacramental e del matrimonio, non costituisce un
vizio di consenso fino a quando l’errore non determina la volontà. In questo
caso si forma una falsa rappresentazione della realtà matrimoniale che contrasta
con i principi dettati dall’ordinamento canonico .
Per quanto riguarda l’unità e l’indissolubilità, invece di pensare che il
matrimonio d ura per tutta la vita, si ha nella mente l’idea di separazione nel caso
che il matrimonio non andrà bene. Se questo errore non diventa volontà, nel
senso che desidera il matrimonio ma dissolubile e non indissolubile , secondo la
dottrina della Chiesa , il consenso è valido . Una volt a caduto in questo errore ,

47 Cf. D. FALTIN , Il consenso matrimoniale: incapacità, errore e dolo , in Il matrimonio nel Codice dei canoni
delle Chiese orientali , LEV, Città d el Vaticano, 1994, pp. 219 -221.
48 Cf. A. S TANKIEWICZ , La fattispecie di errore doloso prevista dal can. 1098 , in Diritto matrimoniale
canonico vol. II, LEV, Città del Vaticano, 2003, pp. 183 -184.

23
anche la fedeltà coni ugale sarà esclusa, tra mite i rapporti extraconiugali del
soggetto con altre persone diverse dal proprio coniuge. Secondo la Chiesa , la
dignità sacramentale riguarda soltanto i battezzati , e l’indissolubilità riguarda tutte
le person e (battezzate e non battezzate ); secon do il C odice , se si nega soltanto
una caratteristica del matrimonio, automaticam ente si nega tutto il matrimonio49.
Un altro vizio che è radica to nel diritto divino naturale è la simulazione (c.
824/ CCEO ) che consiste in sentire una cosa ed esprimerne un'altra . Questa
simulazione può essere parziale (si accetta il matrimonio, ma si rifiuta soltanto
una parte: bonum prolis , bonum coniugum , bonum fidei , bonum sacramenti , l’unità ,
l’indissolubilità) o totale ( si rifiuta il matrimonio totale, ma si dice sì con la bocca,
avendo in mente un’ altra cosa ). Questo vizio di consenso si applica a tutte le
person e battezzate o non battezzate.
La violenza fisica rende qualsiasi atto nullo per il fatto che esclude la propria
scelta di optare o no per una cosa in modo libero. Cosi anche il c. 825/ CCEO ,
presenta la violenza come un vizio che rende nullo il matrimonio per diritto
naturale. Tramite la violenza fisica , la per sona viene costretta a dare il consenso
anche se non lo desidera. Anche se esiste un segno esteriore imposto dal timore
e paura, con cui si dà il consenso, se la volontà interiore manca , l’atto è nullo (c.
932 §1/CCEO50).
La violenza mo rale e il timore grave costringono la persona , senza togliere
del tutto la libertà di dare il proprio consenso. Il timore grave indebolisce la
libertà psicologica della persona e la costringe a scegliere il matrimonio che
l’aiuta a liberarsi da lle minac ce (con la morte, perdita del lavoro , mutilazione ).
L’unione tra l’u omo e la donna nel matrimonio non deve essere fatta per nessun
altro motivo se no n soltanto per amore. In questo senso il c. 826/ CCEO afferma

49 D. S ALACHAS , Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali ,
Dehoniane, Bologna, 2003, pp.160 -161.
50 C 932 § 1/CCEO “L’atto giuridico posto per la violenza inferta dall’esterno a una persona, a
cui essa in nessun modo poté resistere, è da ritenere nullo”.

24
che il matrimonio sotto condizione non può essere celebrato validamente. La
condizione qui rappresenta un fatto esterno da cui dipende l’ efficacia di un atto
giuridico ( ti sposo se riceverai il posto di giornalista ). In questo caso il valore
giuridico del matrimonio è rinviato fino a che si po ssano verificare le condizioni .
Anche se il Codice latino aumenta le condizioni di passato e di presente, il Codice
orientale nega quals iasi tipo di condizione, rendendo in questo modo difficile da
risolvere un matrimonio tra un latino e un orientale perché ognuno di loro sarà
tenuto dal proprio diritto (c 1102 /CIC51 è 826/ CCEO ) 52.

1.4 La forma canonica
Il terzo elemento per la validità del matrimonio è rappresentato da lla forma
di celebrazione. Nel passato bastava per la validità del matrimonio soltanto la
volontà de i nubendi. Prima del Concilio Vaticano II, i matrimoni fra due
battezzati non cattolici erano validi se si celebravano nella forma civile anche se
non si osservava alcuna forma pubblica di celebrazione, purché bastava il
consenso s econdo il diritto naturale. Anche i matrimoni tra non battezzati erano
validi. Ma con il tempo, per la fatica di dimostrare l’esistenza del vincolo
matrimoniale in certi casi53, la Chiesa, durante il concilio di Trento, ha introdotto
la forma di celebrazione del matr imonio per la validità tramite il decreto Tametsi
del 1563 . Nel 1907 con il decreto Ne temere , si stabilisce la forma canonica per

51 C 1102 §1/CIC. “Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura; §
2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che
esista o no il presupposto della condizione; § 3. Tuttavia non si può porre lecitamente la
condizione di cui al § 2, se non con la licenza scritta dell’Ordinario del luogo”.
52 Cf. P. V. P INTO , Commento al Codice dei Canoni delle Chiese O rientali , LEV, Città del Vaticano,
2001, p. 705.
53 Si poteva dare il consenso anche in forma privata fa vorendo la nascita dei matrimoni
clandestini. Di qui qualcuno poteva affermare di non essere mai stato sposato, incontrando
così un nuovo matrimonio. Per la mancanza delle prove il soggetto andava avanti con un
matrimonio illegittimo e invalido, vivendo pr aticamente in concubinaggio.

25
tutta la Chiesa latina54. Dopo il Concilio Vaticano II, con la sentenza del 28
novembre 1970 la Segnatura Apostolica ha dichiarato nullo il matrimonio tra due
rumeni ortodossi contratto soltanto civile per la mancanza del rit o sacro55. Il
concilio di Trento , per le celebrazioni del matrimonio stabilisce :
“se non si oppone alcun legittimo impedimento, si procederà alla celebrazio ne del
matrimonio davanti alla C hiesa, dove il parroco, interrogati l’uomo e la donna e
inteso il loro mutuo consenso, dirà: “Io vi unisco in matrimonio nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito santo”, o userà un’altra formula, secondo il rito in
uso in ciascuna provincia ”56.
La Chiesa orientale include la dimensione mistica e s pirituale. Mentre nella
Chiesa latina si chiede lo scambio del consenso in presenz a di un teste
qualificato, la Chiesa orientale per la validità richiede la benedizion e da parte del
sacerdote o g erarca competente. Il Codice orientale nel c. 828/ CCEO , afferma
che sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro, nella
presenz a del parroco del luogo o del gerarca del luogo , o di un sacerdote che ha
ricevuto la facoltà di benedire il matrimonio; devono essere presenti almeno due
testimoni , secondo le pres crizioni dei canoni che seguono , e salve le eccezioni di
cui nei c. 832 e 834, § 2. Nel § 2 del c. 828/ CCEO , si descrive il ruolo del
ministro, di assistere e benedire per tra sformarlo in un ritto sacro, un rito
ecclesiastico. Il ministro sacro orientale presente, benedice il matrimonio, per
poter chiedere e ricevere nel nome del la Chiesa il consenso dei coniu gi. Con l a
benedizione, il ministro invoca lo Spirito S anto sugli sposi per diventare icone
viventi del Ministero soprannaturale dell’unione tra Cristo e la Chiesa, o Dio-
Verbo e la natura umana. Nel C odice latino, il sacerdote o il diacono qui assistit

54 Cf. G. B ARBERINI , Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico, seconda edizione riveduta ,
G. Giappichelli Editore, Torino, 2008, pp. 195-196 .
55 Cf. J. P RADER , La forma di celebrazione del matrimonio , in Il matrimonio nel Codice dei canoni delle
Chiese Orientali , LEV, Città del Vaticano, 1994, p. 292.
56 D. S ALACHAS , Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali ,
Dehoniane, Bologna, 2003, p. 180.

26
57matrimonium , lo fa soltanto in qualità di testimone ufficiale . Per la validità basta
la presenz a del parroco, o dell’ordinario del luogo , o un sacerdote oppure
diacono un delegato , che sono assistenti, e anche due testimoni58.
I ministri competenti si distinguono secondo tre criteri : l’ufficio, il
territorio , l’appartenenza ad una Chiesa sui iuri s. (c. 829/ CCEO ). Sarà il Gerarca
del luogo o il parroco del luogo entro i confini del loro territorio a benedire tutti
i matrimoni tra sposi che sono i loro fedeli o no, purché almeno uno d ei due sia
ascritto alla propria Chiesa sui iuris . Per la validità del matrimonio un sacerdote
orientale può celebrare il matrimonio d i due latini , soltanto se , nel territorio non
esiste nessun parroco latino , e quello orienta le e nominato anche per i latini di
quel territorio. Tuttavia il P atriarca o l’Arcivescovo maggiore possono benedire i
matrimoni ovunque nel mondo se si tratta dei loro fedeli. In virtù dell’ ufficio (c.
829 § 2/CCEO ), benedicono validamente il matrimonio il parroco del log o o il
Gerarca . Facendo analogia con il c. 830/ CCEO , si osserva che la potestà di
benedire i matrimoni p uò essere delegata in virtù dell’ ufficio ai sacerdoti di
qualsiasi Chiesa sui iuris , anche quella latina. Per la facoltà generale di benedire i
matrimoni, cf. il c. 830 § 2/CCEO , soltanto il Gerarca del luogo lo può conferire
ai sacerdoti per iscritto (c. 830 § 3/CCEO ).
Per la liceità del matrimonio il Gerarca o il parroco del luogo devono cercare
se l’uno o l’altro dei sposi hanno domicilio o quasi -domicilio o della loro dimora
protratta per un mese (c. 831 § 1/CCEO ). Nel caso in cui non abbiano
domicilino né quasi -domicilio dove vogliono celebrare il matrimonio, per la
liceità si richiede la licenza dal proprio Gerarca o parroco (c. 831 §1, 2 ș/CCEO ).
Secondo il §1, 3ș dell o steso canone, si può celebra re lecitamente il matrimonio
anche in un'altra Chiesa sui iuris , se il Gerarca del luogo non abbia rifiutato
espressamente questo fatto . La diversità tra il Codice latino e quello O rientale

57 Assistente significa il persona che chiede la manifestazione del consenso e lo riceve in nome
de la Chiesa.
58 Cf. J. V ADAKUMCHERRY , Il diritto matrimoniale nei codici orientale e latino , in Il Diritto Canonico
Orientale nell’ordinamento ecclesiale , LEV, Citta del Vaticano,1995, pp. 157 -158.

27
consiste nel fatto che la precedenza nel celebrare il matrimonio lo ha quello dello
sposo.
“Matrimonium coram sponsi parocho celebretur, nisi vel legitima consuetudo aliud
ferat veli usta causa excuset; matrimoni aute m catholicorum mixti ritus viri et coram
eiusdem par ocho sunt celebranda, nisi vir, domicilium vel quasi -domicilium habens
in regione orientali, consentiat ut matrimonium ritu sponsae et coram huius
parocho celebretur ”59.
Nella forma straordinaria c ’è una eccezione dalla n orma per la celebrazione
di un matrimonio con rito sacro, quando un sacerdote non può essere
disponibile e il matrimonio si deve celebrare nelle circostanze straordinarie come
nel pericolo di morte o fuori del pericolo di morte, purché si pervada che tale
stato durer à per un mese60. Con il tempo di un mese si fa riferimento
espressivamente ai luoghi di missione dove i sacerd oti sono pochi e la loro
presenz a è rarissima. Per non dare occasione al peccato è meglio celebrare il
matrimonio e poi ricevere la benedizione61. In questo caso il matrimonio si può
celebrare validamente e lecitamen te in presenza di due testimoni. Se è possibile ,
cf. il c. 832 §2/CCEO , in entrambi i casi sia chiamato un altro sacerdote per
benedire il matrimonio, anche acattolico, salvo restando la validità d el
matrimonio in presenza dei soli testimoni. Però i coniugi se hanno celebrato il
matrimonio soltanto davanti ai testimoni, non trascurino di riceve re al più presto
la benedizione da parte del sacerdote (c. 832 § 3/CCEO ). La Chiesa ha adottato

59 Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO,
Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacramentis , Nuntia 10 (1980), LEV, 1980 , C. 167 (C.
88) § 2, p. 52, . “Il matrimonio si celebri davanti al parroco dello sposo, a meno che la legittima
consuetudine non stabilisca altro o una giusta causa non scusi; i matrimoni però dei cattolici di
ritto misto, devono essere celebrati nel rito dell’uomo e davanti al parroco del medesimo, a
meno che l’uomo, che ha il domicilio o il quasi -domicilio in regione orientale, non consenta
affinché il matrimonio sia celebrato nel rito della sposa e davanti al suo parroco”.
60 Cf. J. VADAKUMCHERRY , Il diritto matrimoniale nei codici orientale e latino , in Il Diritto canonico
orientale nell’ordinamento ecclesiale , LEV, Citta del Vaticano,1995, p. 157.
61 Cf. G. B ARBERINI , Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico canonico , G. Giappichelli Editore,
Torino, 2008 ², p. 199.

28
questa forma di celebrazione dei matrimoni nei casi straordinari , soltanto per il
bene delle anime e per il diritto naturale d i ogni persona al matrimonio.
I fedeli cristiani di qualunque Chiesa O rientale acattolica che non possono
recarsi al proprio sacerdote senza un grave disagio, possono ricevere la
benedizione del matrimonio da qualsiasi sacerdote cattolico che ha ricevuto la
facoltà da parte del Gerarca d el luogo. Se è possibile il sacerdote deve prima
informare l e autorità competenti che spettano a quei fedeli (c. 833/CCEO).
Comunque si deve assicurare che non ci siano degli impedimenti che si
oppongono al matrimonio; che la richiesta degli sposi sia spontane a senza
l’intervento di alcuno ; il sacerdote deve indagare se esiste davvero un grave
disagio perché gli sposi non si recano dal proprio sacerdote62.
La forma canonica di celebrare il matrimonio deve essere osservata soltanto
se una del le parti è stata battezzata e accolta nella Chiesa l atina (c. 834/ CCEO ),
anche se dal l’inizio sono stati educati in un'altra religione o confessione63. Non
devono seguire la forma canonica della celebrazione del matrimonio quelli che
sono separati da lla Chiesa con un atto formale n el matrimonio con un l’altra
parte non battezzata o della stesa condi zione. Il pontefice Giovani Paolo II,
affermò che i battezzati anche senza una completa consapevolezza dei contenuti
cristiani del matrimonio o indifferenti po ssano essere in grado di sposarsi
secondo il progetto divino, anzi:
“La decisione dunque dell'uomo e della donna di sposarsi secondo questo progetto
divino, la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta
la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica
realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di
profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia.
Essi sono già, pertanto, inseriti in u n vero e proprio cammino di salvezza, che la

62 Cf. P. V. P INTO , Commento al Codice dei Canoni delle Chiese O rientali , LEV, Città del Vaticano,
2001, p. 714.
63Qui si includono anche q uelli che son cresciuti senza essere educati in alcuna religione.

29
celebrazione del sacramento e l'immediata preparazione alla medesima possono
completare e portare a termine, data la re ttitudine della loro intenzione ”64.
La differenza tra la Chiesa Latina e quella Orientale per ciò che concerne il
matrimo nio consiste nel fatto che nel Codice L atino un cattolico separato dalla
Chiesa è esente dalla forma can onica matrimoniale, invece nel C odice Orientale
non esiste una norma del genere65. Una parte cattolica ascritta ad una Chiesa sui
iuris Orientale quando celebra il matrimonio con una parte orientale acattolica , la
forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal d iritto deve essere osservata
soltanto per la liceità. Per la validità si richiede la ben edizione del sacerdote (c.
834 § 2/CCEO ).
Dalla forma canonica ( c. 835/ CCEO ) prescritta dal d iritto per celebrare il
matrimonio, la dispensa si può ricevere soltanto dalla Sede Apostolica o dal
Patriarca per dei motivi gravi. In virtù del c. 152/ CCEO , la facoltà di dispensare
del Patriarca vale anche per l ’Arcivescovo Maggiore. Nei casi di pericolo di
morte, la dispensa può essere data anche il Gerarca del luogo (c. 796
§1/CCEO )66 o in caso di mancanza del Gerarca anche il parroco (c. 796
§2/CCEO ) o qualsiasi sacerdote cattolico incaricato con la facoltà di benedire il
matrimonio (c. 832 § 2/CCEO ).
Per la validità del matrimonio, le due parti devono essere presenti
simultaneamente per esprimere il consenso. La Chiesa Orientale non accetta il
matrimonio celebrato per mezzo di un procuratore, soltanto nel caso in cui
potrebbe es sere disposto diversamente dal d iritto particolare della propria Chiesa
sui iuris . Però si devono capire q uale sono le condizioni nell e quali si può

64 GIVANNI PAOLO II, Celebrazione del matrimonio ed evangelizzazione dei battezzati non credenti , in
Familiaris Consortio , LEV, Città del Vaticano, 1981, n. 68.
65 J. PRADER , Il matrimonio in oriente e in occidente, in Kanonika 1, Tipolitografia 2000 s.a.s. di De
Magistris R. & C., Roma, 2003 ², pp. 244 -246.
66C 796/ CCEO §1 “ Quando sovrasta il pericolo di morte, il Gerarca del luogo può dispensare
i fedeli cristiani, suoi sudditi dovunque dimorino, nonché tutti gli altri fedeli cristiani che
attualmente dimorano entro i confini del territorio dell’eparchia , d alla forma di celebrazione
del matrimonio prescritta dal diritto e da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico
sia pubblici sia occulti, a eccezione dell’impedimento di ordine sacro del sacerdozio”.

30
celebrare il matrimonio (c. 837/ CCEO ). Il matrimonio richiede il rito sacro, dove
il sacerdote è il ministro sacro che offre la sua benedizione e i coniugi offrono il
loro consenso visto come una precondizione per poter celebr are validamente il
matrimonio. Per quanto riguarda il Codice L atino (c. 1104 § 1/CIC)67 per la
validità del matrimonio i contraenti devono essere presenti di persona o tramite
un procuratore68.
Per la liceità del matrimonio rientra anche il luogo e il tem po dove questo si
celebra . Nella sua dignità sacramentale, il matrimonio deve essere benedetto in
un luogo sacro dedicato per le benedizioni e consacrazioni. Secondo il c.
869/ CCEO , la Chiesa è un edificio dedicato esclusiv amente per il culto divino.
Così il matrimonio si deve celebrare nella Chiesa parrocchiale o con la licenza del
Gerarca del luogo o del parroco si può celebrare in un altro luogo sacro (c. 838
§1/CCEO ). Per i matrimoni celebrati in posti non sacri, si deve chiedere la
licenza dal G erarc a del luogo . Per quanto riguarda il tempo della celebrazione del
matrimonio si osservi il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris (c. 838
§2/CCEO ). Secondo il c. 667/ CCEO , tutti i fedeli e specialmente i sacri ministri,
nel celebrare e r icevere i sacramenti, devono osservare le prescrizioni della
Chiesa69.
Per il rito della celebrazione (c. 836/ CCEO ), si devono o sservare le proprie
consuetudini e i libri liturgici, fuori dei casi di necessità. Durante il matrimonio si
proibisce assolutamente che il consenso sia richiesto simultaneamente dal
sacerdote cattol ico e dal ministro acattolico. É vietato anche prima o dopo la
celebrazione canonica un’altra celebrazione religiosa dello stesso matrimonio per
dare o rinnovare il consenso matrimoniale (c. 839/CCEO ).

67 C. 1104/ CIC §1 “Per contrare valida mente il matrimonio è necessario che i contraenti siano
presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite procuratore”.
68 Cf. J. V ADAKUMCHERRY , Il diritto matrimoniale nei codici orientale e latino , in Il Diritto canonico
orientale nell’ordinamento e cclesiale , LEV, Citta del Vaticano, 1995, pp. 159-160.
69 D. S ALACHAS , Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali ,
Dehoniane, Bologna, 2003, p. 228.

31
La celebrazione del matrimonio può essere anche segreta: deve essere
concessa dal Gerarca per una causa grave e urgente. Il Gerarca, il parroco o il
sacerdote previsto della facoltà di benedire , i testimoni e uno dei con iugi quando
l’altro n on consente alla divulgazione, hanno l’ obbligo grave d i conservare il
segreto (c. 840 § 1/CCE O). Il matrimonio seg reto non è occulto, potendo essere
provato in foro esterno in qualsiasi momento. I l fatto che è celebrato di nascosto
non implica la dispensa dalla forma canonica con il rito sacro. Il motivo deve
essere uno grave, (che può produrre scandalo per problemi politici o sociali ),
nato dalla coscienza, ma si est ende anche agli atti preparator i: (celebrazione
stessa del matrimonio , vita coniugale, registrazione )70.
Secondo il Codice Orientale, anche il Codice L atino al c. 1132, afferma che
l’obbligo di conservare il segreto del matrimonio, cessa per l’Ordinario del luogo
se produce un grave scandalo o una grave ingiustizia alla santità del matrimo nio.
Il c. 1131 § 1/CIC, a differenza del c. 840/ CCEO , offre la possibilità di fare
debite indagini prematrimoniale. Invece nel CCEO questi indagini possono
essere intese dal c. 784 che indirizza verso le norme particolari che devono essere
osservate71.
Dopo la celebrazione, il matrimonio deve essere notato in un libro speciale
conservato nell’archivio segreto della C uria eparchiale, a meno che vi si opponga
una causa gravissima (c. 840 § 3/CCEO ). In questo senso Benedetto XIV
accusava la gravità di questi matrimoni nell’enciclica Satis Vobis del 17 novembre
1741, dove afferma che tanti di questi matrimoni venivano celebrati alla sola
presenza del parroco e dei testimoni, fuori dai luoghi sacri, senza di lasciare
nessuna tracia nei registri parrocchiali72.

70 Cf. P. V. P INTO , Commento al codice dei canoni delle chiese orientali , LEV, Città del Vaticano, 2001,
p. 720.
71Cf. L. L ORUSSO , Il sacramento del matrimonio , in Gli orientali cattolici e i pastori latini , Orientalia
Christiana, Roma, 2003, p. 264.
72 Cf. A. L OHGHITANO , La celebrazione segreta del matrimonio , in Diritto matrimo niale canonico , vol.
III, LEV, Città del Vaticano, 2005, pp. 160-161.

32
Celebrato il matrimonio , il parroc o del luogo d ella celebrazione deve
annotare i l più presto possibile, nel libro dei matrimoni , i nomi dei coniugi, del
sacerdote che ha dato la benedizione, i testimoni, il luogo, il giorno , la dispensa
se c’è stata data per qualsiasi impedimento , dalla forma di celebrazione del
matrimonio, e inoltre le altre cose secondo il modo prescritto dal proprio
Vescovo eparchiale. Secondo il c. 296/ CCEO , deve essere annotato il
matrimonio anche nel li bro del battesimo, in quanto unico documento nel quale
vengono registrate tu tte le modifiche dello status personae . Se il luogo del
battes imo non corrisponde con quello del matrimonio, il parroco deve inviare
personalmente , o per mezzo della cu ria eparchiale l’attestato del matrimoni o al
parroco dove è stato annotato il battesimo del coniuge (c. 841 § 2/CCEO ).

33

CAPITOLO II

I casi di nullità del matrimonio rumeno nel diritto civile

Famiglia rappresenta una forma sociale, nata per mezzo del matrimonio di
un uomo e una donna73. Con il matrimonio, nascono rapporti giuridici tra
marito e la mogli e, ma nello steso te mpo questi nascono dentro il matrimonio
anche tr amite adozione, parentela e rapporti di relazione famigliare74. Questo
atto giuridico deve essere concluso per l’intera vita, tra una donna e un uomo ,
celibatari, vedovi o divorziati, con il loro consenso . Secondo l’articolo 259 § 3 del
Codice Civile, il matrimonio religioso non può essere contrat to prima del
matrimonio civile . Proprio per questo prima di tut to i coniugi devono ricevere la
qualità giuridica di persona sposata. I coniugi devono sottomettersi alla legge,
che ha il diritto di regolamentarli in modo imperativo le condizioni per
concludere o sciogliere il proprio ma trimonio75. Alla base del matrimoni o ad
validitatem l’ordinamento giuridico porre norme che servono a mantenere l’ordine
sociale. Ma proprio per questo motivo il Codice di famiglia tramite gli art. 19 -24
ha regolamentato l’annullamento del matrimonio se per caso esisteva qualche
impedimento76. Una delle più importanti definizioni di annullamento del
matrim onio è quella c he rappresenta una sanzione di Diritto C ivile che non

73 Dictionar explicativ al limbi romane , Didactica si Pedagogica , Bucuresti, 1975.
74 Cf. C. R. D UTA, Raporturile patrimoniale dintre s oti la confluent dispozitiilor C odului familiei si noului
Cod Civil , Universul Juridic, Bucuresti,2012, p. 9.
75 Cf. A. G. G AVRILESCU , Nulitatea Casatoriei , Universul Juridic, Bucuresti, 2014, pp. 9 -11.
76 Cf. A. B ACACI – V.C. D UMITRACHE – C. H AGEANU , Dreptul familiei , All Beck, Bucuresti,
2002, p. 20.

34
permette a un atto giuridico di avere degli effetti contrari con le norme di
condotta c omprese nelle norme giuridiche essenziali per la validità77.
La nullità proviene dalla parola latina nullitas , che vuol dire qualcosa che non
ha potere di manifestarsi, che non ha nessun valore. Per quanto riguarda la
nullità nel diritto civile significa una sanzione che determina l’ine fficacia dell’ atto
giuridico civile, concluso senza rispettare tutte le esigenze richieste per la validità.
Però, la nullità colpisce solta nto gli atti giuridici, senza implicare anche i fatti
giuridici. Questa sanz ione agisce soltanto se non son o rispettate le disposizioni
legali che hanno il potere di regolare le richieste per concludere in un modo
valido un atto giuridico.
La nullità ha il ruolo di prevenire la persona per il fatto che mette d’avanti la
presupposta d ello sbaglio che porta alla nullità degli atti giu ridici, spingendo il
soggetto a rispettare la legge. Un secondo ruolo è quello di punire perché una
volta sta bilita la nullità si cancella l’atto giuridico. Un terzo ruolo è garantire il
principio di lega lità, perché una volta an nullati tutti gli atti giuridici contrari al la
legge si garantisce la verità della legge78.
Il tipo di nullità si riconosc e dalle leggi che non sono state rispettate nel
momento di concludere l’atto giuridico. La nullità è assolu ta e relativa. Si parla
della nullità assoluta quando le leggi ome sse proteggono un interesse generale
(cf. art. 1247/C. civ.)79. La nullità relativa infrange soltanto le norme che hanno
un interesse particol are (cf. art. 1248/ C. civ.). P er poter celebrare validamente il
matrimonio ci sono delle condizioni di fondo e di forma che devono essere
rispettate in totalità secondo le norme.

77 Cf. E. L UPAN , Drept Civil. Partea generala , Argonaut, Cluj Napoca, 1997, p. 232.
78 Cf. T. B ODOASCA , Tratat de dreptul familiei , Universul Juridic, Bucuresti, 2013, p. 241.
79 Art. 1247 /C. civ. (1) E nullo il contratto concluso con l’infrangere di una disposizione legale
instituita per proteggere un interesse generale; (2) La nullità assoluta del matrimonio può
essere invocata di qualsiasi persona interessata , tranne l’azione o di eccezione; (3 ) L’istanza è
obbligata di invocare d’ufficio la nullità assoluta; (4) Il contratto toccato dalla nullità assoluta
non è suscettibile di conferma soltanto nei casi previsti dalla legge.

35
Per quanto riguarda il matrimonio civile sono stati introdotti nel Codice, all’art.
29380, tutti i motivi p er quali si può ricevere la nullità assoluta del matrimonio. La
nullità del matrimonio si può ottenere soltanto se quelli che hanno concluso il
matrimonio non hanno rispettato degli impedimenti come l’età matrimoniale, lo
statuto di persona sposata, i grad i di parentela, parentela mediante l’adozione, le
malattie mentali, la mancanza totale delle facoltà mentali, il consenso dei futuri
sposi.
Per quanto riguarda i casi di nullità relativa, si può ottenere soltanto sulla base
del vizio del consenso: dell’e rrore, del dolo e della violenza.

2.1 La nullità assoluta del matrimonio

Se al momento del matrimonio, (cf. art. 294 §181), uno degli sposi non avev a
l’età minima richiesta dallo S tato per poter accedere al matrimonio, si può
ottenere l’annullamento del matrimonio. L’età del m atrimonio è stabilita secondo
la maturità spirituale e l’intellettuale che da la possibilità di cap ire e volere il atto
giuridico. Cf. art. 19 del Codice di famiglia, il matrimonio concluso tra un
maschio che non ha concluso ancora 18 a nni e una ragazza che non ha l’età di 16
anni è nullo. Tanti autori hanno visto questa differenza di età tra uomo e la
donna come una discriminazione per il fatto che tu tte le persone si nascono
libere e uguali nella dignità e nei dir itti, avendo la razione e la coscienza di

80 Si dà la nullità assoluta del matrimonio quando è st ato concluso senza rispettare le
disposizioni previste degli art. 271, 273, 274, 276, 287 pr. 1. “Nel caso in cui il marito di una
persona dichiarata morta si è risposato, e dopo la decisione è stata annullata perché la persona
è stata trovata in vita, il nuovo matrimonio rimane comunque valido, se si può dimostrare che
il marito della persona che è stata dichiarata morta, ha agito in buona fede. Il primo
matrimonio sarà considerato sciolto nella stessa data quando è stato concluso il secondo
matrimonio su lla base degli art. 52 e 256”.
81 Art. 294/C. civ . 1. Il matrimonio concluso da un minorenne che non ha compiuto l’età
di 16 a nni porta alla nullità assoluta.

36
comportarsi come fratelli gli uni con gli altri82. Nella loro argomentazione
avevano usato anche l’art. 2583 dal Codice di famiglia e l’art. 4884 della
Costituzione. Tuttavia se la parte che non aveva ancora l’età per sposarsi se ha
compiuto l’età legale prima di essere dichiarata la nullità, l’annullamento non si
può dare più. Se la donna rimane incinta, anche se non ha l’età richiesta, il
matrimonio viene considerato valido a causa del bambino85.
Per quanto riguarda la bigamia, questa rappre senta per la società una gravità
di ordine pubblico per il fatto che produce situazioni, anche dal punto di vista
morale, che disturbano la convivenza famigliare. Questo fatto attira con se la
nullità del matrimonio ma anch e la pu nizione del marito bigamo86. Questa forma
di nullità ha come scopo di difendere i matrimoni monogami. Se una persona è
tenuta da un matrimonio87, non può sposarsi fino quando non diventa libera di
nuovo. Questo accade quando il marito o la moglie muore o tramite una
sentenza fatta dal giudice, dalla quale si co nstata la nullità del primo matrimonio.
Fino a quando la persona in causa è legata legalmente dal primo matrimonio, il
secondo sarà automaticamente dichiarato nullo. Una volta morto uno degli
sposi, l’altro può andare alle nozze per la seconda volta dopo aver ricevuto la
dichiarazione de l giudice riguardante la morte. M a se nel frattempo la
dichiarazione è stata annullata per il fa tto che la parte considerata morta riappare,
il secondo matrimonio sa rà dichiarato valido se gli sposi erravano in buona fede

82 Declaratia Universala a Drepturilor Omului , Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite
10 settembre, 1948, art. 1.
83 “ L’uomo e la donna hanno diritti e doveri uguali nel matrimonio.”
84 “Famiglia nasce dal libero consenso dei coniugi, sulla loro ugualità e sul diritto e doveri dei
genitori di offrire una crescita e una educazione ai loro bambini,
85 C. Civile, art. 294 pr. 2 “ Comunque, la nullità del matrimonio si copre se, fino alla decisione
finale del giudice, i coniugi hanno compiuto l’età di 18 anni ose la moglie ha rimasto incinta o
ha nato un bambino”.
86 Cf. art. 303/C. pena l 1. “La conclusione di un nuovo matrimonio da una persona sposata si
punisce con carcere da 1 a 5 anni; 2. Una persona non sposata che si sposa con un'altra
persona sposata si punisce con la carcere da 6 mesi a 3 anni; 3. Gli fatti previsti negli articoli
precedenti non si puniscono nel caso se il primo o il secondo matrimonio è dichiarato nullo
per un altro motivo diverso della bigamia”.
87 Cf. Noul Codul civil , art. 273 “No n si può da una persona sposata concludere un nuovo
matrimonio”.

37
nel momento del matrimonio. Il primo matrimonio sarà dichiarato nullo
partendo dalla data del secondo matrimonio.
Come la Chiesa, anche lo Stato non permette il matrimonio tra i parenti.
Proprio p er questo motivo, il matrimonio ce lebrato tra parenti in linea dire tta,
ma anche tra parenti nella linea collaterale fino al quarto grado, sarà dichiarato
nullo. Con la dispensa , e sul base di un certificato medico , per degli motivi ben
fondati, l’istanza può approvare il matrimonio ( art. 274/ C. civ) .
Se invece si tratta di un’adozione, il matrimonio è proibit o (art. 470 §188 e
27489 C. civ. ), perché tra di loro nasce una parent ela che fa nullo il matrimonio.
Secondo l’art. 7 del Diritto di famiglia, è proibito il matrimonio anche tra la parte
che adotta e i suoi discendenti da un lato o tra quello adottante e tutti i
discendenti dell’adottante dall’altr o; tra i bambini dell’adottante è l’adottato o con
i bambi ni di questo; e nell’ultimo caso tra le persone che sono state adottate dallo
stesso adottante . Soltanto per il quarto grado il giudice può dare la dispensa in
certi casi.
Nel D iritto civile, (cf. art. 276 )90, è vietato celebrare il matrimonio se una
persona soffre di una malattia mentale grave perché non è considerata capace di
dare il suo consenso. Anche se l’altra parte accetterà di sposarla comunque, il
matrimonio sarà nullo. Il Codice della famiglia (cf. art. 9 ), la nullità assoluta del
matrimonio interviene senza di fare differenza se sono messi sotto l’interdizione
o se concludono il matrimonio nei momenti di lucidità o nella mancanza di
questa. Per quanto riguarda l’epilessia , anche se rappresenta una delle malattie

88 Art. 470/C. civ . 1. “Tramite l’adozione si stabilisce la filiazione fra l’adottato e colui che
adotta, ma anche la parentela tra l’adottato e i parenti dell’adottatore”.
89 Art. 274/C. civ. 1. “È proibito concludere il matrimonio tra gli parenti in linea retta, ma
anche tra quelli in linea collaterale fino al quarto grado compreso.
2. Per giusti motivi , il matrimonio fra i parenti di quarto grado può essere autorizzato dalla
istanza di tutela in cui il domicilio chi ha fatto la richiesta. L’istanza si pronuncerà sulla b ase di
un avviso medicale speciale deliberato in questo senso.
3. Nel caso di adozione, le disposizioni del pr. 1 è 2, sono applicabili per quelli che sonno
diventati parenti tramite l’adozione, ma anche fra quelli che non sono più parenti per il motiv o
dell’effetto dell’adozione”.
90 Art. 276/C. civ . “È proibito fare il matrimonio ad un alienato mentale ”.

38
che riguarda il sistema nervoso , il tribunale ha deciso che non rappresenta una
forma di alienazione mentale. Di qui bisogna fare sempre una perizia psichiatr ica
per capire se la malattia è stata prima del matrimonio o dopo91. L’annullamento
assoluto del matrimonio si ottiene soltanto se la per sona era deficiente nel
momento del matrimonio , perché le persone con delle malattie psichiche non
possono contrar re il matrimonio per mancanza di discernimen to e l’impossibilità
di assumere gli obblighi matrimoniali. Per quanto riguarda le persone con perdita
temporanea dell’uso di ragione, loro a differenza delle persone con le malattie
mentali perpetue, possono c ontra rre matrimonio dal momento in cui so no
capaci di dare il proprio consenso e di capire l’ atto gi uridico che vogliono
compiere .
Una delle richieste più importanti per poter celebrare correttamente il
matrimonio, è rappresentata dal consenso delle due persone. Anche in Romania
il diritto civile mette l’accento, all’art. 271 §192 sulla libertà interiore di ent rambe
le parti nel momento in cui danno il loro consenso. Se il consenso manca
durante la celebrazione del matrimonio, e l’ ufficiale di stato civile ha concluso il
matrimonio senza di prendere in calcolo la sua assenza , il matrimonio sarà
dichiarato nullo e il ufficiale sarà punito in conformità con la legge93. Il consenso
per il fatto che rappresenta una condizione essenziale per il matrimonio, deve
essere formato seguendo un cam mino psicologico complesso. Si devono capi re
quali sono i veri motivi , di natura spirituale o materiale, che devono essere
sodisfatt i e che spingono la persona di contrarre il matrimonio. Una volta capiti i
motivi che spingono a contrar re il matrimonio, si deve passare alla f ase
deliberatoria dove vagliano i motivi per capire se sono determinati per la scelta.
Una volta presa la decisione, il desiderio interiore , che rappresenta il punto di
partenza per il matrimonio, deve essere esteriorizzato per poter essere in

91 Cf. I. P. F ILIPESCU – A. I. F ILIPESCU , Tratat de dreptul familiei , Universul Juridic, Bucuresti,
20088, p. 206.
92 Il matrimonio si conclude tra un uomo e una dona tramite il consenso personale deciso in
modo libero.
93 Cf. C. M ARIS, Dreptul familiei , C. H. Beck, Bucuresti, 2013, p. 133.

39
conformità con i l diritto c ivile che prevede tre elementi per il consenso: di essere
esteriorizzato, di essere espresso con l’intenzione di produrre effetti giuridici e di
essere libero e non viziato. Il consenso per essere esteriorizzato deve essere
espresso in modo scritto o verb ale. Il consenso dev e essere manifestato davanti
all’ufficiale del lo stato civile, deve essere espresso in modo personale e pubblico,
in presenza dei due t estimoni che alla fine firmano l’ attestato del matrimoni94.
Il matrimonio fittizi o (art. 295/C. civ.)95 rende il matrimonio nullo per il fatto
che non si può concludere un matrimonio senza di volere una famiglia con diritti
e doveri pieni. In questo senso il matrimonio non è stato contra tto con sincerità.
Il consenso in questo caso è uno falso, che a utomaticamente rende nullo il
matrimoni o. Il matrimonio fittizio è conclusa soltanto forma lmente , mancando i
rapporti veri fra i coniugi. La simulazione del matrimonio per il fatto che
rappresenta una forma in frode a lla legge, la persona in causa sarà punita
secondo le leggi prescritte dal diritto. La persona non desidera fondare una
famiglia con il vero significato, ma quello che lui ha esteri orizzato in realità
dentro di sè non esiste. Se la vo lontà interiore non è la stessa con la volontà
esteriorizz ata, una volta scoperta la real tà, non ha più nessun valore giuridico per
il fatto che in realtà il consenso non è stato mai fondato sull’ amore e rispetto, ma
sui motivi personali non fondati per scegliere il matrimonio96. Ci sono tanti
motivi per quali si concludono dei matrimoni fitti zi. Tra questi ricordiamo per
esempio un o straniero che desidera rimanere in un Paese europeo e per questo
sposa una persona soltanto per poter farsi i documenti o cambiare il nome per
non essere riconosciuto. Un motivo per questi m atrimoni lo costituisce anche lo
stupro . Una persona decide di sposarsi con la do nna che ha stuprato per non

94 Cf. I. P. F ILIPESCU – A. I. F ILIPESCU , Tratat de dreptul familiei , Universul Juridic, Bucuresti,
20088, pp. 207 -208.
95 Art. 295/C. civ. 1 . “Il matrimonio contrato con i scopi diversi di quelli di fondare una
famiglia è toccata di nullità assoluta”.
2. “Comunque, la nullità del matrimonio si copre se fino alla decisione finale del giudice, i
coniugi cominciano a convivere o la moglie a rimasto incinta o a nato o se hanno passato 2 ani
dal matrimonio”.
96 Cf. A. I ONASCU , Drept Civil, partea generala , Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1963, p. 82.

40
essere punito dalla autorità competente per il suo fatto97. Da ricordare qui che
nel caso in cui sono stati due o tre gli aggressori che hanno violentato una
donna, saranno puniti secondo la legge. Nel diritto c ivile questi matrimoni sono
chiamati anche matrimoni di convenienza, perché non hanno come finalità le
proprie caratteristiche del matrimonio, ma i propri interessi. Le caratteristiche del
matrimonio di convenienza consistono nel fatto che i coniugi non abitano
insieme , magari non si sono conosciuti prima, non parla no la stesa lingua , non
compiono i propri doveri nati dal matrimonio98. Il Tribunale Supreme dalla
Romania a precisato che la causa della nullità di un matrimonio fittizio può
cesare soltanto nei casi dove i coniugi hanno cominciato ad avere dei rapporti
coniugali tra di loro, diventando una vera famiglia con diritti e doveri ( art. 21/C .
famiglia ). Un altro motivo per coprire la nullità del matrimonio fittizio è nei casi
dove i coniugi hanno dei bambini99. Anche se non è previsto nel l’art. 293, la
nullità del matrimonio per le persone che hanno lo stesso sesso, nel art. 277 del
Codice Civile, si afferma che un matrimonio tra due persone dello stesso sesso è
vietato. Per quanto riguarda le malform azioni genetic he, se non presenta nessuna
differenza di sesso, rendono il matrimonio nullo.
Un ultimo aspetto che rende nullo il matrimonio è la mancanza della
solennità e della pubblicità del matrimonio100. Quando si tratta della mancanza
della solennità assoluta o parziale del matri monio si tratta sempre di un
matrimonio di un nullità assoluta. Secondo l’art. 287 del Codice Civile, con la
solennità del matrimonio si capisce il fatto che i futuri sposi si devono presentare
insieme davanti al l’ufficiale di stato civile, il consenso lo devono esprimere
d’avanti a due testimoni nel modo pubblico in un certo posto . Di qui si capisce

97 Per non rispondere davanti alla l egge per i suoi fatti, il violatore doveva essere solo nel
momento del atto, senza nessuna partecipazione da parte di un'altra persona.
98 Cf. C. M ARIS, Dreptul familiei , C. H. Beck, Bucuresti, 2013, pp. 140 -141.
99 In questo contesto la presenza dei bambini in una famiglia nata da un matrimonio fittivo, fa
vedere il fatto che i coniugi hanno cominciato di aver tra di loro dei rapporti coniugali
caratteristici a un matrimonio valido.
100 Cf. legea nr. 23 din 28 ian uarie 1999.

41
anche in cosa consiste la mancanza della solennità del matrimonio : la mancanza
dei testimoni, la mancanza del l’ufficiale di stato civile, se manca uno d ei coniugi,
se il consenso non è stato dato secondo le richieste dello S tato. Sulla base
dell’art. 283 del Codice Civile, nello ste sso giorno, si deve pubblicare la
dichiarazione del matrimonio in un posto preparato nel munici pio o sull’albo
pretorio del sito internet del municipio . Secondo il caso si deve pu bblicare anche
nel municipio del l’altro coniuge. Dopo dieci giorni della pubblicazione si può
celebrare il matrimonio. Se manca la pubblicazione dell a dichiarazione , il
matrimonio sarà viziato di nullità101.

2.2 La nullità relativa del matrimonio.
Passando alla nullità relativa del matrimonio, secondo l’art. 297, è annullabile
il matrimonio senza assenso o l’autorizzazione prevista all’art. 272 §2, 4 e 5102.
L’annullabilità in questo caso può essere richiesta soltanto dalla p arte che aveva il
diritto di dare l’assenso ( art. 46/C. civ.103).
Tutte le persone nel momento del matrimonio devono avere chiaro nella
mente qual è lo scopo per il quale hanno scelto di compiere questo atto.
Partendo proprio da questa idea, si deve fare attenzione al fatto che il consenso

101 Cf. C. M ARIS, Dreptul familiei , C. H. Beck, Bucuresti, 2013, pp. 137 -138.
102 Art. 272/C. civ . 2. Per dei motivi ben fondati, il minorenne che ha compiuto l’età di 16
anni si può sposare tramite un avviso medicale, con l’assenso dei genitori o secondo il caso,
con l’assenso del tutore e con l’autorizzazione dell’istanza di tutela dove il minore ha il proprio
domicilio. Nel caso in cui uno dei genitori rifiuta di dare il proprio assenso per il matrimonio,
l’istanza di tutela deve prendere una de cisione, guardando anche all’interesse proprio del
bambino.
4. Comunque, secondo le condizioni del art. 398, basta l’assenso del genitore che ha in cura il
bambino.
5. Se mancano i genitori e il tutore per dare l’assenso per il matrimonio, si richiede l’a ssenso
dalla persona che è stata incaricata di esercitare i diritti parentali.
103 Art. 46/C. civ. 1. Le persone capaci di contrarre non possono ostacolare al minorenne o a
quello posto sotto l’interdizione giudiziaria la propria incapacità.
2. L’azione per l’annullamento può essere esercitata da un rappresentante legale del minorenne
che ha compiuto 14 ani, ma anche del proprio protettore legale.
3. Quando un atto e concluso senza l’autorizzazione della tutela, secondo la legge, questa
avvertirà il procuratore per procedere con l’annullamento dell’azione.

42
deve esistere e deve esprimere lo scopo di concludere il matrimonio. Il consenso
deve essere fatto con piena libertà, senza essere viziato. Il vizio di consenso attira
con sé l’annullamento del matrimonio e comprende: l’ errore, il dolo e la violenza,
secondo l’art. 298104 del codice civile.
L’errore è la ripresentazione falsa, inesatta della realità con l’occasione di
concludere un atto giuridico105. L’errore può essere di fatto quando la parte che
conclude l’atto giuridico a una falsa real tà della situazione di fatto; di diritto
quando l’errore riguarda il contenuto della legge. Avendo la presunzione che tutti
conoscono la legge, l’errore di diritto non tocca la validità del consenso. La parte
che nel moment o della conclusione del contratto si trova nell’errore , può
chiedere l’annullamento del contratto, se l’altra parte sapeva o, al caso, doveva
saperle che il fatto che a portato l’errore era essenziale per la conclusione del
contratto. L’errore è essenziale quando tocca la natura o l’oggetto del contratto;
quando fa riferimento diretto a una qualità essenziale senza di quale il contrato
non si concludeva; quando si riferisce all’identità della persona o a una delle sue
qualità senza di quale il co ntratto no n si concludeva. La sola volta in cui l’errore
non è essenziale si no quando riguarda i motivi semplici del contratto, se per
caso le parti non hanno deciso di prenderli come motivi gravi (art. 1207/C. civ.)
Secondo l’errore scusabile il contratto non può essere annu llato se il fatto che ha
portato all’errore poteva essere conosciut o ed evitato. Proprio per questo ,
l’errore dell ’diritto non può essere invocato nei casi previsibili (art. 1208 /C. civ.).
Quando si parla di errore si deve fare riferimento al l’identità fisica dell’altro
sposo. Tutti gli altri errori che fanno riferimento alle qualità fisiche, al carattere,
alla preparazione intellettuale o al temperamento non possono influire sulla

104 Art. 298 /C. civ. 1. I matrimoni possono essere annullati alla richiesta della parte di qui il
consenso è stato viziato tramite errore, dolo e violenza.
2. L’errore rappresenta un vizio di consenso soltanto quando riguarda l’identità fisica di un
futuro sposo.
105 G. B ELEIU , Drept civil roman . Introducere in Drept civil , Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p.
176.

43
validità del matrimonio106. Anche se esiste un errore, il contra tto secondo
l’articolo 1213/C. civ.107 ha la possibilità di essere adeguato secondo le esigente
delle parti.
Cf. art. 1214/ C. civ, il dolo ha il potere di viziare il consenso quando un a parte è
nell’errore per la colpa dell’altro o quando una parte ha omesso di informare
l’altra parte in modo fraudolento riguardando dei fatti che non doveva tenerli
nascosti. La parte che ha avuto il consenso viziato può richiedere l’annullamento
del contratto anche se l’errore nella quale si trovava non era grave. Il contratto è
annullabile anch e quando il dolo proviene dal rap presentare degli affari dell’altra
parte. In questo caso dove si tratta di un terzo, la parte che è vittima del dolo
può chiedere l’annullamento soltanto se l’altra parte sapeva del esistenza de l dolo
quando è concluso il contratto. Una delle caratteristiche del dolo consiste nel
fatto che non si può presumere. Anche se il contratto e annullato o no, quello
che a commesso il dolo deve rispondere per i suoi fatti davanti alla giustizia (art
1215/C . civ.).
Per poter parlare del dolo come vizio del consenso devono esistere due
elementi costitutivi: un elemento intenzionale e uno materiale. L’elemento
intenzionale consiste nella volontà di indure una persona n ell’errore riguardando
un fatto; invece l ’elemento mate riale rappresenta raggiri con l’intenzione di
indur re nell’errore. Qui rientrano tutte le manifestazioni con carattere astuto (le

106 Cf. T. BODOASCA, Examen de ansamblu si observatii critice privind familia si casatoria in
reglementarea noului Cod Civil , in Drept nr.11, Universul Juridic, Bucuresti, 2009, p. 25 -27.
107 Art. 1213/ C. civ. 1. Se una parte a le ragioni per richiedere l’annullamento del contratto per
l’errore , ma l’altra parte dichiara che desidera di esecutare il contrato o lo esecuta, secondo
come anche l’altra parte a capito di chiedere l’annullamento, il contratto si c onsidera di essere
concluso dopo come la capito l’ultima parte.
2. In questo caso, dopo che e stato informato sopra il modo il quale l’altra parte a capito e a
richiesto l’annullamento del contrato, prima di ottenere l’annullamento, l’altra parte deve in 3
mesi dalla data della comunicazione di presentarsi nel tribunale, di dichiarare che e d’accordo
con l’esecuzione o che esecuta senza ritardo il contrato , secondo come estato capito dalla
parte che ce nel errore.
3.Se la dichiarazione e stata fata e comu nicata alle parti trovate nell’errore secondo paragrafo 2
o il contrato e stato esecutato, il diritto di ottenere l’annullamento e spento e la notifica del 2
paragrafo non a più effetto.

44
bugie, le azioni mal intenzionate) p er poter convincere una parte a concludere
l’atto giuridico108.
Il dolo può essere classificato in dolo principale e dolo incidentale. Il dolo
principale rappresenta un vizio di consenso soltanto nel caso dove l’errore
provocato dal dolo e cosi grande che ha forza di l’annullamento del l’atto (senza
il raggiro l’atto no n sarebbe stato concluso). Il dolo incidentale è quando l’errore
non ha influito il consenso , l’errore non ha costituito il motivo principale per
concludere il atto giudiziario. Una volta che non può influire la validità del
consenso, tramite il dolo inci dentale si possono ottenere soltanto degli interessi
compensatorii per l’errore provocato. Quando si tratta del dolo principale, la
sanzione consiste nella nullità relativa del matrimonio. La persona che cade sotto
l’errore del dolo ha la possibilità di ri chiedere nel tribunale l’abolizione retroattiva
dell’atto sottomesso alla nullità re troattiva. Il diritto di azion e nel tribunale in
questo caso lo ha soltanto la parte protetta della norma che riguarda il vizio del
consenso o la persona che gli mancava la capacita di capire l’evento.
Il dolo rappresenta sempre un errore, però con un significato più largo per
quanto riguarda il modo di agire. La differenza tra il dolo e l’errore consiste nel
fatto che il dolo non rappresenta un errore spontaneo, ma è fatt o con buona
consapevolezza. Il dolo può avere due modalità di agire: commissiva109 e
omissiva110. Per il fatto che il dolo non si può presumere, deve essere provato
secondo le regole applicabile. Un grande problema per la dottrina giuridica era
quella di valu tare se il silenzio rappresenta o no un dolo. Dopo tanti dibattiti, dal
punto di vista giuridico si considera che il silenzio non può essere un dolo
perché soltanto la manifestazione della volontà può produrre degli effetti
giuridici. Il silenzio può port are al dolo soltanto in un caso, quando nasconde

108 Cf. E. R OSU, Sectia civila si de proprietate intelectual a, nr. 5267/2005 , in Dreptul Familiei. Practica
judiciara, hotarari C.E.D.O ., Hamgiu, Bucuresti, 2007, pp. 1 -6.
109 Il termine è usato con un grande carico di falsità, per poter convincere l’altro che possiedi
delle qualità, per poterla convincerle a sposa rla.
110 Qui infatti uno degli sposi nasconde all’altro una certa situazione o un certo aspetto per
poterlo sposare. Sapendo che una volta saputa la realtà, il matrimonio non sarà più possibile.

45
degli fatti ed eventi gravi che potevano anulare il atto giuridico se erano saputi da
l’altra parte. Anche in questo caso si devono fare delle indagini minuziose per
dimostrare se l’elemento intenzionale esi steva in realtà o in verità e capitato per
la negligenza o per la mancanza di dirlo111.
Un ultimo aspetto riguarda la violenza fisica. Oltre le cause sopra elencate, il
matrimonio finisce con il compiersi tramite un vizio di consenso per il fatto che
alla base del matrimonio c’è stato un grande timore a causa degli atti di violenza.
La violenza inquadra due aspetti: uno oggettivo112, che è caratterizzato da una
costrizione continua, è uno soggettivo113, che è caratterizzato da una paura
interiore che spinge la persona a obbedire e a rinunciare alla propria libertà. Per
questa parliamo della violenza come vizio del consenso, secondo paragrafo 2 del
art. 1216, quando la paura e cosi grande che la parte minacciata poteva credere
secondo le circostanze, che nella ma ncanza di una risposta affermativa, la sua
vita, l’onore e i suoi beni sarebber o esposti a un grave rischio.

111 Cf. D. C HIRICA , Contracte speciale si comerciale , vol I, Rosseti, Bucuresti, 2005 , p. 268.
112 Questo elemento è assimilato con la violenza fisica, e fa riferimento diretto ai beni che
possiede e all’integrità fisica della persona.
113 Invece qui la pressione si fa direttamente sullo psichico della persona p er demoralizzarla, e
riguarda in un modo diretto la dignità, la reputazione e tutti i sentimenti della persona.

46

CAPITOLO III
Divorzio nel diritto civile rumeno

3.1 Storia e obiettivo del codice di procedura civile

Nel evoluzione del diritto c ivile per periodizzare il suo sviluppo si incontrano
delle problemi riguardando la classificazione del tempo storico. Però secondo i
calcoli posiamo parlare di quattro periodi: il pe riodo antico dove si parla del
diritto daco e del dualismo giuridico in Da cia, come provincia romana; il d iritto
feudale con lo Ius Valahicum114; Il d iritto mode rno del 1923 da Cuza Voda e il
diritto contemporaneo de l 1923 -1948, chiamato anche il d iritto capitalista, 1948 –
1989 d iritto comunista e una volta con 1989 si fa il passaggio al d iritto
democratico115.
Per quanto riguarda le fonti romane del d iritto civile, si può affermare che ha
lasciato delle tracce significative nella storia, persino ai nostri giorni. Nel senso
etimologico la denominazione di “Diritto Civile” deri va dalle parola latina
directum , che nel senso figurato significa “quello che è in conformità con la legge”
e dalla parola “civile” che ha le sue radici nella parola civitas , che significa
“comune”. Ai Romani la nozione di “diritto” veniva spiegata tramite la parola
jus, che significava il “diritto applicabile” per tutti i cittadini romani. All’inizio il
termine del “diritto civile” in gran parte significava il passaggio dal diritto sacro
fas, che aveva l’origine divina, in diritto della città. Nel Medio Evo, sulla base
della sintesi di diritto romano, fatta da Giustiniano ed ispirata dal Corpus juris

114 Il Diritto feudale era composto dal vecchio Diritto agrario e delle leggi scritte come le Pravile
della Chiesa , le Pravile del sec. XVII e il inizio degli riforme del Diritto nei sec. XVII -XX.
115 N. F LORIN , Istoria Statului si dreptului românesc , Universul Juridic, București, 2013, pp. 8 -23.

47
civile, il diritto civile rappresenterà il diritto romano, che è ben diverso dal diritto
canonico ( jus canonicum ), che era la norma della Chiesa cristiana116.
Alla nozione di “diritto”, corrispondono più significati, di conseguenza si
può affermare che il primo significato si riferisce al “ diritto positivo” o
“obiettivo”117; questo vuol dire che in esso sono comprese tutte le norme
giuridiche che sono in vigore nello stato e che ne costituiscono la legislazione.
Un secondo significato si riferisce al “diritto soggettivo” che comprende tutte le
competenze riconosciute ad una persona fisica o giuridica per cui essa ha diritto
ad avere o no un comportamento o un’att itudine e di pretendere ad un'altra
persona di adottare un certo modo di condotta. Nel caso in cui la norma non
viene rispettata, essa può essere imposta anche tramite la forza coercitiva dello
stato attraverso gli organi competenti118. L’ultimo significato del concetto di
“diritto” si riferisce direttamente alla Scienza del Diritto, la quale ha come fonte
la morale, che ha il ruolo di aiutare lo sviluppo della dottrina giuridica.
Come fonti per il diritto civile abbiamo le fonti “materiali” e i fonti
“form ali”. Le fonti materiali in g enerale e quelli del diritto c ivile in speciale
rappresentano la volontà della classe sociale dominante in società, determinati
della loro esistenza sociale. Invece le fonti formali del Diritto rappresentano le
forme nelle qual e si esprimono le norme del Diritto Civile.
Le fonti formali del Codice Civile sono classificate secondo i criteri diversi:
secon do la gerarchia dell’organo di S tato che da le norme abbiamo le leggi
costituzionali119, leggi organiche che regolano i setto ri previsti nel art. 72 dalla
Costituzione e le leggi ordinari che comprendono tutte le altre leggi adottate dal
Parlamento. Gli atti normativi del Governo rappresentano le ordinanze e le
decisi oni adottati. Nelle fonti del diritto c ivile entrano anche le leggi del Grande

116 Cf. V. C OSTICĂ , Istoria Statului si dreptului roma nesc, Universul Juridic, București, 2008 , pp. 5 –
18.
117 Cf. V. S. C URPAN , Tratat de drept constitutional roman , vol. I, Rovimed Publishers, Bacau,
2011, p. 224.
118 Cf. G, B OBOS, Teoria generala a dreptuli , Argonaut, Cluj -Napoca, 1999, pp. 5 -7.
119 Qui entrano tute le leggi che riguardano la recensione della Costituzione .

48
Radunamento Nazionale, i decreti del Consiglio di Stato e le decisioni del
Consiglio dei Ministri.
Come fonti indiretti del diritto c ivile ce la giurisprudenza e la dottrina, che
non hanno la competenza di stabilire delle norme di obbligo, ma danno delle
soluzioni per risolvere i modi sbagliati di applicazione della legge.
L’obiettivo del diritto civile è quello di sistemare tutti rapporti patrimoniali120
e non patrimoniali121 che toccano in modo diretto l’ind ividualità della persona.
Proprio per questo, tramite le norme giuridiche generali e impersonali, il “diritto”
governa la condotta degli uomini, riconoscendo e offrendo a tutti la libertà di
esprimere i propri diritti soggettivi. In altre parole il “diritt o” offre la possibilità a
un soggetto attivo122 di fare uso dei propri diritti, che pretende di avere, tuttavia
stando attenti che tutti siano riconosciuti dalla legge perché fuori legge il
“diritto” non esiste123.

3.2 Il nuovo Codice di proce dura civile e i suoi aggiornamenti
Dopo la sua pubblicazione nel Monitore Ufficiale , il nuovo Codice di
procedura civile entra in vigore confo rme l’art. 81 della legge nr.76 del 2012, il 15
febbraio 2013. Il Codice ha lo scopo di fare una regolamentazione unitaria che
può rispondere a tute le aspettative dei: giudici, i pubblici ministeri, gli avocati, i
consiglieri giuridici e gli esecutori giudiziari.
Dal punto di vista strutturale, il nuovo Codice di procedura civile inizia con
un titol o preliminare, con cui si cerca di stabilire tutti i principi fondamentali e le
regole che aiutano ad applicare le leggi di procedura civile. Proprio all’inizio sono

120 Il loro contenuto può essere contato in soldi.
121 Questi rapporti fanno riferimento soltanto alla persona umana e riguarda i diritti
esistenziali: diritto alla libertà, dirit to alla vita, diritto di aver un nome, una reputazione.
122 Significa che è un titolare di un diritto soggettivo civile, che può chiedere una condotta
specifica con il suo dovere a un soggetto passivo, potendo appellare anche alla forza coercitiva
dello s tato per proteggere il suo bene.
123 Cf. L. P OP, Despre metoda de reglementare in dreptul civil , in Studia Universitatis “Babes – Bolyai”,
nr. 1, Cluj Napoca, 1977, pp. 49 -51.

49
presentate tutte le norme che guidano il processo civile: gli obblighi,
l’uguaglianza, l’o bbligativa del terzo, la lingua che si usa durante il processo e lo
sforzo di trovare una mediazione tra le parti .
Una novità apportata dal nuovo Codice riguarda il ruolo del giudice nel
trovare la verità, facendo riferimento al suo ruolo attivo durante il processo. Di
conseguenza il giudice deve usare tute le risorse per poter prevenire che non sia
stato fato nessun sbaglio nel cercare la verità o che s’influisca in un modo errato
nell’impugnare la legge. In questo senso egli chiederà ogni volta quando ce ne
sarà bisogno, spiegazioni scritte o orali nel caso di dubbio. Anche se alcune
prove non sono state richieste durante la procedura, egli deve utilizzare tutte le
risorse che gli sembrano utili per il giudizio, anche se le due parti si oppongono.
Per n on produrre nessun d anno ad alcuno, il processo dovrebbe essere uno
giusto, che guarda le due parti con uguaglianza. Durante il processo si deve
mettere l’accento sulla bona fede, dandosi sempre il diritto alla difesa alle parti
art. 13124. Nel casso in cui non si rispetta l’art.13, tutte le richieste formulate da
una persona, che non ha la capacita processuale, sono dichiarate nulle.
Il Diritto civile offre la possibilità, prima di celebrare il matrimonio, di
firmare tra i futuri sposi un contratto matrimon iale125, secondo il quale loro
scelgono il proprio regime matrimoniale che deve essere rispettato per quanto
dura il matrimonio126. Anche se si faranno delle richieste presso il giudice durante

124 Cf. V. M. C IOBANU , Cod de procedura civila , C. H. Beck, Bucuresti, 2015, p. 11.(tutte le due
parti hanno diritto durante il processo di essere rappresentate, o secondo il caso di assistere
nelle condizioni della legge. Nel ricorso, le richieste e le conclusioni delle non possono essere
formulate e sostenute se non solo d a un avocato, o secondo il caso da un consigliere giuridico,
con l’esclusione che la parte nominata per difendere il colpevole, fino al secondo grado
incluso, non sia licenziato nel diritto ).
125 Il contratto matrimoniale rappresenta un atto giuridico tra mite il quale i futuri sposi, alla
luce della libertà conferita dal legislatore, hanno la possibilità di fare un patto secondo il quale
portano avanti il proprio matrimonio; questo contratto deve essere scritto davanti ad un
notaio pubblico.
126 Cf. C. M. CRACIUNESCU , Regimuri matrimoniale , Bucuresti, 2000, p. 11; D. L UPASCU , C. M.
CRACIUNESCU , Dreptul familiei , Universul Juridic, Bucuresti, 2011, p. 137.

50
il processo, il contratto sarà rispettato in totalità, senza far a strazione neanche di
una parola.
Prima dell’entrata in vigore attraverso la legge nr. 202/2010, il nuovo c odice
civile che riguarda qualche misura per accelerare il verdetto di un processo, si
portano modifiche importanti127 per quanto riguarda le condizioni sop ra la
procedura amministrativa e notaria le di scioglimento del matrimonio.
Per ciò che riguarda il divorzio ci sonno tre tipi di concetti principali:
divorzio “come rimedio”128, divorzio “come sanzione”129 e divorzio come
“rimedio e sanzione”130. Tutte le disposizioni del nuovo c odice si applicano
senza far differenza fra i matrimoni conclusi prima o dopo l’entrata in vigore.
Secondo l’articolo 40, legge nr. 71/2011 per poter mettere in applicazione la
legge nr. 287/2009 del nuo vo codice, si prevede che nel caso di una richiesta per
uno scioglimento del matrimonio formulata prima del nuovo codice, l’istanza
può disporre il divorzio soltanto se le due parti sono d’accordo.
3.3. La procedura del divorzio
Il divorzio rappresenta la modalità tramite la quale una istanza di giudizio
può disporre alla richiesta di uno o l’altro dei coniugi, ma anche con il consenso
di entrambi, lo spegnimento delle principali conseguenze del matrimonio,
soltanto per il futuro, che risultano tramite i l contratto del matrimonio fatto in
modo valido131. Per essere valida la richiesta per lo scioglimento del matrimonio,
fatto da una delle parti, è necessario che siano rispettate tute l e condizioni
imposte dall’ordinamento giuridico . Per questo si può fare la richiesta soltanto se

127 Cf. C. M. C RACIUNESCU , D. L APUS , Mica reforma a justitiei si marea reforma a divortului , in
Pandectel e romane nr. 1, Universul Juridic , Bucuresti, 2011, p. 921;
128 In questo caso il divorzio l’interviene se si arriva al impossibilita di andare avanti con il
matrimonio, indifferente se si consta che e stata la colpa di uno o di l’altro dei sposi.
129 Rappresenta una punizione che interviene nel ipotesi di un scioglimento colpevole di un
matrimonio.
130 Cui abbiamo un simbiosi tra primo concetto è secondo.
131 E. F LORIAN , Dreptul familiei , C. H. Beck, Bucuresti, 2006, p . 165.

51
esisto no motivi ben fondati che stanno minac ciando in un modo grave la real tà
del matrimonio. Questi motivi devono far vedere che la convivenza risulta
impossibile. Come esempio si possono nominare i motivi di natura soggettiva132
è quelli di natura oggettiva133. Anche se la parte attrice ha fatto la domanda, la
parte colpevole ha anche lui il diritto di chiedere il divorzio tramite una richiesta
convenzionali nella quale menziona che è d’accordo con la domanda fatta dalla
parte attrice o può invocare una nuova accusa per la separazione. Questa
richiesta si può fare fino all’inizio del primo termine del giudizio dove è stato
citato in modo legit timo, per tutti i fatti accaduti fino a questa data. Se la parte
colpevole vuole fare la richie sta dopo questa data, la può fare, ma invocando
soltanto dei motivi e fatti accaduti dopo, tuttavia non devono essere iniziati i
dibattiti sulla richiesta fatta dalla parte attrice. La richiesta del colpevole deve
essere messa allo stes so tribunale e saran no giudicate insieme.
Una volta iniziata l’ istruttoria , la parte convenuta ha la possibilità di fare
ancora una richiesta, ma soltanto al tribunale di appello. Però, una volta fatta la
domanda soltanto da una parte, il coniuge che non ha desiderato di far e la
richiesta riconvenzionale (nel caso in cui non ci sono dei minorenni), ha diritto al
mantenimento dall’altra parte soltanto per u n anno. Nel caso che tutti due
accettino il divorzio, hanno diritto al mantenimento entrambi, fino a quando si
considera c he l’incapacità di mantenimento da solo è venuta meno
definitivamente. La parte che ha celebrato il secondo matrimonio, anche se la
incapacità di mantenimento non è scomparsa, perde questo diritto
automaticamente.

132 Con natura soggettiva si intende gli atti di violenza, infedeltà, appropriazione indebita della
parte colpevole degli obblighi di convivenza di ordine fisiologico in una maniera inappropriata.
133 La natura oggettiva riguarda in un modo diretto la salut e di una delle parti. Nel caso che si
osservi che per il danno della sua malattia non può più andare avanti con il matrimonio, in
ogni momento può chiedere il divorzio, indifferente al fatto che la malattia era prima del
matrimonio o è apparsa dopo.

52
Se la parte danneggiata decide di chieder e il d ivorzio, la domanda può essere
fatta al tribunale del domicilio comune, con l’obbligo che una delle parti viva
ancora in quella zona. Se per caso tutti due abitano in altri posti, la domanda si
può fare al tribunale dove ab ita in quel momento convenuto ; se non si conosce
più neanche il domicilio della parte convenuta si permette di porre la domanda al
tribunale del domicilio della parte attrice. Facendo riferimento al Nuovo Codice
Fiscale, che è stato promulgato nel 2016, se tutte le due parti non hanno i l
domicilio in Romania, e le autorità hanno la competenza fuori territorio, il caso
sarà giudicato d al tribunale di quel P aese dove la parte attrice ha il domicilio. In
tutti gli altri casi, dove i coniugi desiderano di andare in giudizio in un tribunale
rumeno, dovranno fare secondo l’art. 915, §2134.
Un'altra novità del d iritto civile ribadisce il fatto che il marito e la moglie
hanno la possibilità di divorziare tramite la procedura notariale. Qui la procedura
viene semplificata; in que sto senso il notaio può emettere subito il certificato di
divorzio se entrambi i coniugi sono d’accordo e non hanno bambini minorenni,
nati o adottati. Tuttavia, l’articolo 375 § 2, sottolinea che il notaio può emettere il
certificato del divorzio anche se ci sono dei bambini, nel caso in cui i genitori si
sono messi d’accordo con il nome che avranno i minorenni dopo il divorzio; se
stabiliscono dove sarà il loro domicilio; se tutti i due genitori convengono di
coinvolgersi nel sostentamento e nell’educazion e dei bambini fino quando
superano l’età di 18 an ni. Si devono stabilire anche i contributi che ognuno deve
pagare per le spese di mantenimento e quali saranno i rapporti tra la parte
separata e i bambini.
Rispettati tutti gli obblighi, la domanda per il divorzio si inoltra al notaio
pubblico per essere registrata. Una volta inoltrata la richiesta, avranno un tempo
di 30 giorni per pensare se continuano il processo o si riconciliano. Passato

134“Nel caso in cui né la parte attrice, né quella colpevole non hanno il domicilio nel paese,
possono fare la domanda del divorzio a qualsiasi tribunale della Romania. Se manca un
accordo che prevede questo, la domanda si può fare al tribunale del Settor e 5 di Bucarest”.

53
questo tempo, si presentano davanti al notaio, che ha il compit o di verificare se il
loro consenso è dato liberamente o no. La novità portata dal nuovo Codice civile
sta anche nel fatto che il notaio, se loro sono convinti di divorziare, non deve più
fare delle menzioni che riguardano la colpa dei coniugi. Una volta e messo il
certificato, il notaio riporterà per scritto l’avvenimento nell’atto del matrimonio,
e dopo manderà una copia al municipio dove è stato celebrato il matrimonio;
questo soltanto se il notaio non appartiene già a quel municipio . Nel caso che
non son o rispettate tute le condizioni imposte, il notaio può rifiutare di accettare
la richiesta del divorzio (cf. art. 378 § 1/C. civ. )135. Una volta rifiutata la domanda,
l’unica possibilità è quella di affrontare il processo del divorzio davanti a un
giudice, che può mettere fine al vincolo matrimoniale. Il notaio rifiuterà subito la
domanda del divorzio se una delle parti è stata messa so tto interdizione, per il
fatto che le due parti non potranno più rientrare in accordo sull’esercitazione
comune dei diritti parentale.
Anche se nel Diritto civile, nei processi di un'altra natura, la parte attrice non
deve essere presente per forza , nel processo del divorzio de ve essere presenta
sempre . In ogni caso ci sono tre situazioni nelle quali la parte attrice e quella
convenuta possono mancare: quando uno è privo di libertà e non riceve il
permesso di andare; nel caso in cui qualcuno soffre di una malattia che gli
impedisce di andare; quando uno o l’altro hanno il domicilio in un altro P aese o
sono tenuti da qualche interdizione136.
Nelle situazioni dove sono implicati anche dei bambini nati dal matrimonio,
che non hanno compiuto l’età di 10 ann i, sarà citato anche il tutore del bambino.
Il giudice sentirà nella sala di giudizio il bambino per poter fare un scelta vera e
per capire meglio a quale genitore ne può essere affidata la tutela.

135 In caso che non sono rispettate tute le condizioni art. 375, il notaio può rifiutare la
domanda di divorzio.
136 D. B UDA, Elemente de drept familiar si actele civile , Cargus, Cluj Napoca, 2003, p. 22.

54
Durante il matrimonio la parte attrice può ritir are, in ogni momento del
processo, la richiesta di separazione, per poter salvare il matrimonio. Mettendo
in evidenza l’importanza del matrimonio, anche l’istanza può respingere la
richiesta del divorzio per il motivo che non è fondata sui motivi ragionevo li che
possano portare al divorzio.
Messe insieme tutte le prove, l’istanza può presentare le sue decisioni.
Normalmente ci sono tre situazioni che possono impugnare più velocemente il
divorzio: se il giudice trova che tutte e due le parti sono colp evoli, rimane
indifferente se la domanda è fatta soltanto dalla parte attrice; nel caso che si
arriva alla certezza che la parte attrice è colpevole;137 quando il giudice ha la
certezza che la parte accusata ha una colpa così grande che il matrimonio non
può più andare avanti.

3.4 I motivi principali e i casi del divorzio
Come si è sottolineato anche sopra, il processo di divorzio può essere
avanzato soltanto se esistano veri motivi, ben fondati, che fanno vedere
l’incompatibilità del matrimonio. Si cercherà in seguito di presentare i più
significativi motivi che sta nno alla base del divorzio nel d iritto civile rumeno.
Uno tra i più importanti motivi è l’infedeltà della moglie o del marito. Per
poter fare la richiesta per il divorzio, nel d iritto ci vile non si chiede che sia
dimostrato il fatto che l’adulterio è stato consumato; è sufficiente dimostrare che
l’obbligo di essere fedele non è stato rispettato da una parte. Oltre avere un
contatto diretto con un’altra persona, si può fare la richiesta pe r il divorzio anche

137 Tuttavia questo può succedere soltanto se la parte che è stata prima accusata ha già fatto
la richiesta riconvenzionale.

55
se si può dimostrare la scomparsa dei sentimenti d’amore specifici d’un
matrimonio138.
Un altro motivo, per il quale il divorzio può essere concesso, è rappresenta to
dal consumo eccesivo di alcool o dal comportamento morale sbagliato di una
parte nei confronti dell’altra. Negli ultimi tempi questi motivi di divorzio stanno
aumentando insieme ad altri . Tra questi si ricorda la povertà, la perdita del
lavoro, la scomparsa dei sentimenti di amore, etc. Questi motivi possono portare
spesso u na persona ad avere un comportamento aggressivo o a disprezzare l’altra
e fino a farle del male. Tutti questi fatti non fanno altro che rendere la vita
diffic ile.
Anche la malattia, in certe situazioni, può condurre al div orzio, anche se
questi casi sono rarissimi. Di solito si arriva a questo punto nel momento in cui
una parte che soffre di una malattia incurabile, nasconde questo, fino dopo il
matrimonio. Se per esempio una malattia può guarire nel tempo e l’altra parte
accetta, non si può più parlare d i un ostacolo per il vincolo del matrimonio.
Il motivo centrale nei casi di malattia perpetua non lo rappresenta la persona,
ma le manifestazioni che derivano da questa e, di conseguenza, rendono la
convivenza impossibile. In questi casi il divorzio appar e in un modo obiettivo,
mancando la colpa e l’intenzione.
Non si deve dimenticare comunque che il compito dei coniugi è quello di
offrirsi uno all’altro rispetto, sostentamento morale. La legge perciò non accetta
così facilmente di mettere fine a un matr imonio. Risulta, di conseguenza, che le
malattie guaribili, o la sterilita di una donna, non sono sempre un vero motivo di
divorzio. Solo nel caso nel quale una malattia temporale si prolunga per degli
anni e intervengono delle situazioni che non possono e ssere più tollerate
dall’altra parte, il giudice ammetterà il divorzio.
Un ultimo motivo per il divorzio, che si vuole ricordare, è la gelosia di una
parte. In questi giorni in Romania questo motivo rappresenta il 70% dei motivi

138 Cf. O. S PINEANU – R. I VANOVICI – M. I. B. P RISACARU – I. M ATEI – M. E FTIMIE (edd.),
Carte de intrebari si actiuni, exemple, comentarii s i explicari , C. H. Beck, Bucuresti, 2008, p p. 381ss.

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del divorzio. In questi c asi il vero problema è data del fatto che intervengono
anche altri fattori, come si è ricordato anche sopra: l’aggressività coniugale, la
dipendenza dell’alcool, i quali, associati con la gelosia, rendo no la convivenza
difficile139.
Per poter facilitare il divorzio, quando i coniugi sono d’accordo con la
separazione, il giudice chiamerà entrambi gli sposi per firmare l’inizio della
procedura del divorzio. Se il consenso viene dato liberamente da entrambi, il
giudice stabilirà una data per il termine del giu dizio, in cui pronuncerà il divorzio
senza menzionare nessuna colpa. Anche se non sono della stessa opinione in
quello che riguarda il modo di compiere le condizioni imposte per ognuno di
loro dopo la separazione, sarà il giudice a chiarire i doveri di ogn uno degli sposi,
per poter giungere a un verdet to finale.
Nel caso in cui è già fatta la domanda di separazione da una parte, e l’altra
parte riconosce le sue colpe, accentuando che ha contribuito tramite il suo
comportamento alla rovina del matrimonio, i l giudice darà il verdetto senza
analizzare minuziosamente le prove portate davanti a lui. Nel caso di un silenz io
continuo dalla parte convenuta , il giudice analizzerà le prove portate e, alla fine,
se dopo le indagini fatte dal giudice risult a che la col pa è della parte attrice , la
domanda sarà rifiutata per il motivo che non è ben fondata.
Soltanto in un unico caso il giudice accetterà la domanda di separazione e
darà subito il verdetto senza chiarire quale sia stata la parte colpevole, vale a dire
nel caso in cui i coniugi sono già separati effettivamente da più di due anni . Dove
intervengono motivi di salute non guaribili, il giudice accetterà la richiesta del
divorzio sulla base delle prove che mostrano l’esistenza di tale malattia e
emetterà subito il documento del divorzio (art. 373 /C. civ. ).

139 S. R ASUSEANU , Victime si agresiuni in familie , Lumina Lex, Bucuresti, 2001, p. 87.

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CONCLUSIONE

Pensiamo che sia giunto il momento di offrire alcune conclusioni,
evidenziando sinteticamente le linee sulle quali abbiamo ricercato e lavorato. Il
tema scelto ha generato un discorso complesso. Lo scopo, proposto in questo
lavoro, era quello di mettere in evidenza l’importanza del matrimonio come
sacrament o e nello stesso tempo quello di evidenziare i casi in cui avviene la
nullità del matrimonio (CCEO /C. civ.) , e del divorzio (C. civ. )
Nel questo lavoro abbiamo provato di evidenziare l’autorità e l’intervento della
Chiesa e dello Stato tranne le procedure della legge nei casi dove il matrimonio e
stato celebrato in modo invalido e illecito.
Senza pretendere d’esaurire l’insieme dei te mi trattati, abbiamo cercato di
aprire alcune piste conoscitive e interpretative su alcuni temi che riguardano le
leggi nell’ambito del matrimonio. La Chiesa ha cercato lungo il tempo di
sviluppare le leg gi che riguardano il matrimonio per poter trovare un a soluzione
che mette nel primo piano il salus animarum delle persone.
Per la Chiesa i processi di nullità matrimoniale rappresentano uno dei
interessi più importanti e propri o per questo essa ha cercato di portare le leggi
più vicine alle persone. Siccome è un diritto delle persone di rivolgersi verso le
autorità della Chiesa o dello S tato nei momenti d i difficolta coniugale,
l’annullamento del matrimonio ha il ruolo di rendere alle persone la giustizia e di
offrirli la possibilità di contrare un nuovo matrimonio fondato sull’amore e
verità.

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